Art. 3 Impugnazioni 1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. 3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. 4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all'annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul documento matricolare del marittimo e, ove occorra, sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio.