Art. 4 
 
                       Cancellazione dei punti 
 
  1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere  la  cancellazione
dei punti nei casi di  cui  al  comma  3  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 4/2012, presenta  la  relativa  istanza  al  Capo  del
Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione. 
  2. All'esito della verifica, il  predetto  Capo  del  Compartimento
emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di
cancellazione  dei  punti,  lo  notifica   all'interessato,   dispone
l'annotazione  degli  estremi   del   provvedimento   sul   documento
matricolare del marittimo - con  indicazione  del  numero  dei  punti
cancellati - e ne da' comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale
pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto  ed
all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul
pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano  i  presupposti
emette un  provvedimento  di  diniego  e  lo  notifica  al  marittimo
interessato.