Art. 4 Cancellazione dei punti 1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione. 2. All'esito della verifica, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.