IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 160,  della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia  di  edilizia  scolastica  per  il   triennio   2015-2017   e
sostituisce  i  piani  di  cui  all'art.   11,   comma   4-bis,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  che
modifica il citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del  2013,
stabilendo, per la realizzazione dei predetti interventi,  contributi
pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni
annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere
dall'anno 2016 e fino al 2044; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che  prevede  che
le regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni
e province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi', l'art. 6 della suddetta  intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015),
con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione
del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per  l'importo  di
euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044  autorizzati  dall'art.  10
del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna regione la
quota di contributo annuo assegnato  che  costituisce  il  limite  di
spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato  l'utilizzo
- da parte delle  regioni  -per  il  finanziamento  degli  interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi  dell'art.
2 del decreto interministeriale 23  gennaio  2015  -  dei  contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna  regione
assegnati per  effetto  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti competente in
data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del
2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati
definiti  i  termini,  in   particolare,   al   fine   di   procedere
all'aggiornamento dei piani annuali  di  ripartizione  dell'ulteriore
contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044 e  alla
predisposizione   del   successivo   decreto   interministeriale   di
autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni ai sensi
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto su base regionale delle risorse  pari  a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnata   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani regionali 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del  2016
imposto agli enti  locali  per  l'aggiudicazione  provvisoria  al  30
giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in  materia  di  edilizia  scolastica   delle   Regioni   Marche   ed
Emilia-Romagna; 
  Visti i piani di erogazione e degli  interventi  predisposti  dalle
singole regioni allegati al presente decreto; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa
pluriennale: limiti di impegno; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28
giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
giugno 2006, recante definizione dei criteri  di  carattere  generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa  del  Governo  intesi
all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica per l'anno 2006; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 28 febbraio 2007,
n. 15, recante procedure da  seguire  per  l'utilizzo  di  contributi
pluriennali; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto
interministeriale  23  gennaio  2015,  cosi'  come   modificato   dal
successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sia
autorizzata, ai sensi dell'art. 4,  comma  177-bis,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da  parte  delle
regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
all'art.  2,  comma  3,  del   medesimo   decreto   interministeriale
(MIUR-MEF-MIT) 23 gennaio 2015; 
  Vista la nota del 7  dicembre  2016,  n.  3443,  con  la  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione,   mediante   attualizzazione,   all'utilizzo    dei
contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui
dal 2016 al 2044, a valere sui contributi  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 176,
della legge n. 107 del 2015; 
  Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Gabinetto  del  Ministro,
tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del tesoro e  della
ragioneria generale dello  Stato,  ha  comunicato  che  dall'utilizzo
mediante attualizzazione dei contributi pluriennali recati  dall'art.
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,
comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro
9.999.999,99  annui  dal  2016  al   2044,   non   derivano   effetti
peggiorativi sul fabbisogno e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a
quanto previsto a legislazione vigente; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. 3443  del  7
dicembre  2016,  sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  7106  dello  stato  di
previsione    della    spesa    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Considerato che con il citato decreto ministeriale n. 620 del 2016,
sono state ripartite su  base  regionale  le  risorse  previste  come
attivabili  in  termini  di   volume   di   investimento,   derivanti
dall'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,  comma
176, della legge n. 107 del 2015,  per  il  citato  importo  di  euro
9.999.999,99 annui dal 2016 al  2044  ed  e'  stata  individuata  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo  assegnato,   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Considerato che, con il citato  decreto  ministeriale  n.  790  del
2016, si e' proceduto all'aggiornamento  della  programmazione  unica
nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica sulla base  dei
piani redatti dalle singole regioni per l'anno 2016; 
  Considerato con il citato decreto ministeriale n. 134 del  2017  si
e' proceduto alla modifica dei piani annuali  di  aggiornamento  2016
delle Regioni Marche e Emilia-Romagna; 
  Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi  dell'art.  4,
comma 177-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003,  e'  risultato
che, dall'attualizzazione dei  contributi  pluriennali,  oggetto  del
presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Considerato  che  l'art.   2,   comma   1,   del   citato   decreto
interministeriale 23 gennaio 2015, prevede che i piani  annuali  sono
soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli  interventi  ivi
inseriti; 
  Dato  atto  che,  in  virtu'  della  citata  previsione   contenuta
nell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 23 gennaio  2015,
gli interventi inseriti nei piani annuali predisposti  dalle  regioni
potrebbero subire variazioni nel limite del finanziamento spettante a
ciascuna regione e comunque nell'ambito  degli  interventi  contenuti
nella programmazione unica nazionale; 
  Considerato che per i piani annuali 2016 la  conferma  e'  avvenuta
con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, e 8 marzo 2017, n. 134; 
  Ritenuto  quindi,  che  l'utilizzo  delle  risorse  relative   agli
interventi inseriti nei piani annuali 2017,  soggetti  a  conferma  e
allo stato non confermati, possa essere autorizzato ai  sensi  e  nei
termini di cui al successivo art. 1, comma 2,  del  presente  decreto
nel limite del finanziamento spettante alla regione nell'ambito della
programmazione unica nazionale; 
  Considerato che l'art. 2 del citato decreto  interministeriale  del
23   gennaio   2015,   come   modificato   dal   successivo   decreto
interministeriale del 27  aprile  2015,  dispone  altresi'  che,  con
l'autorizzazione alla stipula in favore delle regioni dei mutui,  gli
enti locali sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto; 
  Dato atto che,  in  ragione  della  necessita'  di  conferma  degli
interventi contenuti nel piano 2017, possono procedere  alla  stipula
dei contratti di appalto e all'esecuzione  dei  lavori  i  soli  enti
locali rientranti nel piano annuale 2016 di cui agli allegati elenchi
(da A a U) che aggiudichino i lavori entro centottanta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana o che  abbiano  aggiudicato  gli  stessi  o
stipulato i relativi  contratti  di  appalto  entro  i  termini  gia'
fissati con i citati decreti interministeriali del 3 giugno 2016,  n.
11418, e  del  30  dicembre  2016,  mentre  gli  enti  locali  i  cui
interventi sono contenuti  nel  piano  2017  possono  procedere  alla
stipula dei contratti di appalto solo in seguito  alla  conferma  dei
medesimi piani  da  parte  delle  regioni  approvata  con  successivo
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca; 
  Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo  dei  contributi
recati  dall'art.  10  del  decreto-legge  n.  104  del  2013,   come
modificato dall'art. 1, comma 176,  della  legge  n.  107  del  2015,
mediante la stipula di mutui a valere sui contributi  pluriennali  di
euro 9.999.999,99 annui decorrenti dal  2016  al  2044,  al  fine  di
consentire l'attuazione del complessivo Piano di edilizia scolastica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  4,  comma  177-bis,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte
delle regioni, per il  finanziamento  degli  interventi  inclusi  nei
piani  regionali  triennali  di  edilizia  scolastica  di  cui   alla
programmazione unica nazionale, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
interministeriale 23 gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di
euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti
dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  come
modificato dall'art. 1, comma 176, della legge  13  luglio  2015,  n.
107, per le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna
regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa. 
  2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  1,
quantificato includendo nel costo  di  realizzazione  dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  presente  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
  3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del
presente decreto,  il  perfezionamento  delle  stesse  puo'  avvenire
mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema
tipo, che  deve  essere  sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  -
Direzione VI. 
  4. Entro trenta giorni   dalla  stipula  del  contratto  di  mutuo,
l'istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 
  5. Nel contratto di mutuo stipulato  con  l'istituto  finanziatore,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in
particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola  che
prevede l'obbligo a carico dello stesso  di  comunicare,  al  massimo
entro trenta giorni  dalla  stipula,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro (direzione  II  e  VI)  e  al
Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  (Ispettorato
generale di bilancio - Ufficio XVI), all'ISTAT e alla Banca d'Italia,
l'avvenuto   perfezionamento    dell'operazione    finanziaria    con
indicazione delle informazioni di  cui  al  prospetto  allegato  alla
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 maggio 2010,
n. 2276, tenuto conto  della  tipologia  dell'operazione  finanziaria
perfezionata.