Art. 2 
 
 
               Modalita' di erogazione dei contributi 
 
  1. L'erogazione del netto ricavo derivante dell'attualizzazione dei
contributi pluriennali deve avvenire  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art.  4
del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come  modificato
dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015. 
  2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  effettuata  su
base pluriennale e in misura non eccedente l'importo  dei  contributi
stanziati annualmente in bilancio. 
  3. Per  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  contabile,  le
risorse impegnate  ed  eventualmente  non  pagate  entro  il  termine
dell'esercizio di competenza possono essere  erogate  negli  esercizi
successivi. 
  4.  Le  somme  erogate  che  non  sono  utilizzate   dai   soggetti
beneficiari dei contributi  devono  essere  versate  da  parte  dello
stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
    Roma, 6 giugno 2017 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1764