Art. 2 Modalita' di erogazione dei contributi 1. L'erogazione del netto ricavo derivante dell'attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi' come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015. 2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi. 4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all'entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. Roma, 6 giugno 2017 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fedeli Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1764