IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3; Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti; Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata: a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni; b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali; Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio: a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni; b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonche' la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa; c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilita' di realizzare processi di mobilita' tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilita', nonche' l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio; Tenuto conto della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3; Visto il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara; Visto il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale; Visto il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi; Visto il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio; Visto il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia; Tenuto conto delle richieste pervenute dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia; Tenuto conto del criterio di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo che prevede la necessita' di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio; Ritenuto, quindi, che la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine; Ritenuto che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016; Ritenuto che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilita' di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio; Vista la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che prevede la possibilita' di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificita' geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016; Ritenuto che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lettera d) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016; Ritenuto che ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti - Viterbo in ragione delle specificita' geo-economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; Ritenuto che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico; Ritenuto che, ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico; Ritenuto che, ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico; Visto l'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza; Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016; Vista la legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il comma 5-bis dell'art. 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto; Visto il comma 5-ter del medesimo art. 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 e' nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico; Visto, infine, il comma 5-quater del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove gia' in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio; Visto il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016; Tenuto conto delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali e' stata manifestata la volonta' delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziche' tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017, in esito alla quale la Conferenza non ha formulato il parere di competenza; Decreta: Art. 1 Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60. 2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che e' parte integrante del presente decreto. 3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B) che e' parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.