Art. 2 
 
               Costituzione e successione degli organi 
 
  1.  Le  nuove  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere  dalla
data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato  ai  sensi
dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni  e
modificazioni. 
  2. Gli organi delle camere di  commercio  oggetto  di  accorpamento
decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere  dalla  data
di  insediamento  del  consiglio  camerale  delle  nuove  camere   di
commercio di cui al comma 1. 
  3. Il collegio  dei  revisori  dei  conti  delle  nuove  camere  di
commercio e' costituito dal nuovo consiglio  camerale  tenendo  conto
delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della
legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni,  dai
commissari ad acta nominati con il presente decreto. 
  4. Nel caso in cui non sia possibile  costituire  il  collegio  dei
revisori della  nuova  camera  di  commercio  nella  stessa  data  di
insediamento  del  nuovo  consiglio,  le   relative   funzioni   sono
transitoriamente svolte dal collegio dei  revisori  dei  conti  della
camera di commercio individuata quale sede legale  nell'allegato  B),
fino al momento in cui e' costituito il nuovo collegio ai  sensi  dei
commi 1 e 3 dell'art. 17 della legge n. 580  del  1993  e  successive
integrazioni e modificazioni.