Art. 4 
 
                  Procedure di rinnovo dei consigli 
                    e nomina commissario ad acta 
 
  1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di  cui
all'allegato B) le eventuali  procedure  di  rinnovo  dei  rispettivi
consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data  e  i
relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare  tutte
le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della
nuova camera di commercio. 
  2. I commissari  ad  acta  nominati  con  il  presente  decreto  ed
individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento
hanno il compito di adottare, tenuto conto dei  dati  pubblicati  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,   la   norma   statutaria   di
composizione del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 10 della legge n.
580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le
procedure di costituzione del consiglio delle relative  nuove  camere
di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla
costituzione delle medesime, nonche' di richiedere,  in  tempo  utile
per consentire la costituzione del collegio dei revisori  al  momento
della costituzione delle nuove camere di commercio,  le  designazioni
dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma
1 dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni
e modificazioni. 
  3. I  commissari  ad  acta  nominati  con  il  presente  decreto  e
individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure  per
la costituzione del consiglio delle nuove  camere  di  commercio,  ai
sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011,
n. 156, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro  commissario  ad
acta con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza Stato regioni. 
  4. Ai commissari ad acta non  spetta,  ai  sensi  del  comma  5-ter
dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive  integrazioni  e
modificazioni, alcun compenso per  l'espletamento  dell'incarico.  Ai
commissari ad acta e' riconosciuto il rimborso delle spese  sostenute
per lo svolgimento dell'incarico tenendo  conto  dei  criteri  e  dei
limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi
del comma 2-bis dell'art. 4-bis)  della  legge  n.  580  del  1993  e
successive integrazioni e modificazioni.