Art. 5 Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali 1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalita' per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali, cosi' come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016. 2. Nelle circoscrizioni regionali in cui e' presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione. 3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.