Art. 6 Razionalizzazione delle aziende speciali 1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali cosi' come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali e' rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda. 2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessita' di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale. 3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonche' le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.