Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la  medesima
procedura del presente decreto sono ulteriormente  disciplinati,  ove
occorra,  criteri  e  modalita'  per  la  successione  nei   rapporti
giuridici esistenti. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento
e Bolzano compatibilmente con i  rispettivi  statuti  e  le  relative
norme di attuazione anche con riferimento alla  legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. 
  4. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di  controllo  per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 804