IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purche' la distanza non sia superiore a 30 km; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 consente agli Stati membri di decidere se applicare o meno la deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori delle zone di montagna; Considerato che vincoli naturali possono pregiudicare la disponibilita' di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna e rendere difficile e poco redditizia la trasformazione del latte; Considerato che le operazioni di trasformazione del latte effettuate in prossimita' delle zone di montagna, non alterano la natura dei prodotti per quanto riguarda la loro provenienza da zone di montagna e che pertanto e' opportuno concedere una deroga per lo svolgimento di tali operazioni al di fuori delle zone di montagna; Considerato che e' necessario conformare la normativa nazionale a quella europea e abrogare il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 recante «Modalita' di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 giugno 2017; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina in conformita' al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014: a) le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; b) la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna; c) gli adempimenti degli operatori; d) monitoraggio e controlli. 2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per: a) «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni; b) «trasformazione»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti; c) «prodotti non trasformati»: i prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; d) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.