Art. 2 
 
                       Condizioni di utilizzo 
 
  1. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»  e'
utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al  consumo
umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali: 
    a) sia le materie prime che gli alimenti per  animali  provengono
essenzialmente da zone di montagna; 
    b) nel caso dei prodotti trasformati,  anche  la  trasformazione,
compresa la stagionatura e  la  maturazione,  ha  luogo  in  zone  di
montagna. 
  2. L'indicazione facoltativa di  qualita'  «prodotto  di  montagna»
puo' essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma: 
    a)  ottenuti  da  animali  allevati  nelle  zone  di  montagna  e
trasformati in tali zone; 
    b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi
del loro ciclo di vita, in zone  di  montagna,  se  i  prodotti  sono
trasformati in tali zone; 
    c) derivanti da  animali  transumanti  allevati,  per  almeno  un
quarto della loro vita, in  pascoli  di  transumanza  nelle  zone  di
montagna. 
  3. L'indicazione facoltativa di  qualita'  «prodotto  di  montagna»
puo' essere applicata ai prodotti di cui  al  comma  1  del  presente
articolo se la  proporzione  di  mangimi  non  prodotti  in  zone  di
montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale  di
sostanza secca, non supera: 
    a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti  e
dai suini; 
    b) il 40% per i ruminanti; 
    c) il 75% per i suini. 
  Le proporzioni di mangimi di cui  alle  lettere  a)  e  b)  non  si
applicano per gli animali transumanti  quando  sono  allevati  al  di
fuori delle zone di montagna. 
  4. Allo scopo di semplificare e rendere piu' agevole l'attivita' di
controllo in ordine alla conformita' di quanto previsto  al  comma  3
del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con le regioni e le province  autonome,  adotta
specifiche linee guida ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  5. L'indicazione facoltativa di  qualita'  «prodotto  di  montagna»
puo' essere applicata ai prodotti dell'apicoltura  se  le  api  hanno
raccolto il nettare  ed  il  polline  esclusivamente  nelle  zone  di
montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma  1,  lettera
a) del presente decreto, lo  zucchero  e  altre  sostanze  zuccherine
utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente
provenire da zone di montagna. 
  6. L'indicazione facoltativa di  qualita'  «prodotto  di  montagna»
puo' essere applicata ai prodotti di origine vegetale  unicamente  se
le piante sono coltivate nelle zone di montagna. 
  7. I prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato  UE,  erbe,
spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di cui ai
commi 2 e 6 del presente articolo, possono provenire da  aree  al  di
fuori delle zone di montagna, purche' non rappresentino piu' del  50%
del peso totale degli ingredienti.