Art. 2 Condizioni di utilizzo 1. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali: a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna. 2. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma: a) ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone; b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone; c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. 3. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo se la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera: a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini; b) il 40% per i ruminanti; c) il 75% per i suini. Le proporzioni di mangimi di cui alle lettere a) e b) non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna. 4. Allo scopo di semplificare e rendere piu' agevole l'attivita' di controllo in ordine alla conformita' di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, adotta specifiche linee guida ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna. 6. L'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» puo' essere applicata ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna. 7. I prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato UE, erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purche' non rappresentino piu' del 50% del peso totale degli ingredienti.