Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del
regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni: 
    a) macellazione di animali e sezionamento  e  disossamento  delle
carcasse 
    b) spremitura dell'olio di oliva 
possono avere luogo al di fuori delle zone di  montagna  purche'  gli
impianti  di  trasformazione  siano  situati  ad  una  distanza   non
superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 
  2. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del
regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di: 
    a)  trasformazione  per  la  produzione  di  latte   e   prodotti
lattiero-caseari in impianti  di  trasformazione  in  funzione  il  3
gennaio 2013 
possono avere luogo al di fuori delle zone di  montagna  purche'  gli
impianti  di  trasformazione  siano  situati  ad  una  distanza   non
superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di  montagna,
secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto. 
  3. L'avvalimento delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2  e'
comunicato dall'operatore alle regioni e province  autonome  sul  cui
territorio insiste la produzione  e,  per  conoscenza,  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione
dell'allegato 1 al presente decreto entro  trenta  giorni  dall'avvio
delle operazioni in deroga. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  -  PQAI  IV,
pubblica sul proprio sito  istituzionale,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un  elenco
degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di  trasformazione
per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al  di
fuori della zona di montagna.