Art. 3 Deroghe 1. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni: a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse b) spremitura dell'olio di oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna. 2. In conformita' a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di: a) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013 possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purche' gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto. 3. L'avvalimento delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' comunicato dall'operatore alle regioni e province autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna.