Art. 4 Adempimenti degli operatori 1. Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilita' di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita' dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilita' deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali. 2. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove e' situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, e' facolta' delle regioni prevedere ulteriori informazioni. 3. Gli operatori, in forma singola o associata, tenuti alla compilazione del modulo di cui al precedente comma, sono identificati all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle specifiche filiere di prodotti agricoli. 4. L'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e' subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto.