Art. 4 
 
                     Adempimenti degli operatori 
 
  1.  Gli  operatori  sono  tenuti  ad  adempiere  alle  prescrizioni
previste in tema di rintracciabilita' di cui al regolamento  (CE)  n.
178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita' dei prodotti di
montagna, delle materie prime  e  dei  mangimi  destinati  ad  essere
utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La  tracciabilita'  deve
essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione
e   della    commercializzazione.    La    relativa    documentazione
giustificativa deve essere  fornita  su  richiesta  degli  Organi  di
controllo ufficiali. 
  2. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui  al  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  del  12
gennaio  2015,  n.  162  gli  operatori  che   intendono   utilizzare
l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»,  devono
trasmettere entro  trenta  giorni  dall'avvio  della  produzione  del
prodotto di montagna il modulo di  cui  all'allegato  1,  debitamente
compilato, alla regione ove e' situato l'allevamento o  l'azienda  di
produzione  dei  prodotti  di   montagna   o   lo   stabilimento   di
trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze
territoriali,  e'  facolta'   delle   regioni   prevedere   ulteriori
informazioni. 
  3. Gli  operatori,  in  forma  singola  o  associata,  tenuti  alla
compilazione del modulo di cui al precedente comma, sono identificati
all'allegato 1 del presente decreto,  in  funzione  delle  specifiche
filiere di prodotti agricoli. 
  4. L'uso dell'indicazione  facoltativa  di  qualita'  «prodotto  di
montagna» e' subordinato al rispetto delle prescrizioni previste  dal
presente decreto.