Art. 5 Monitoraggio e controlli 1. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, ciascuna regione o provincia autonoma e' tenuta a trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, il modulo in formato elettronico, di cui all'allegato 2 del presente decreto, debitamente compilato, entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente le informazioni riferite all'anno solare precedente. La regione e' tenuta altresi' a comunicare semestralmente le eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali. 3. Al fine di garantire il monitoraggio di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni e le province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, al regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto. 4. Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali dovra' essere garantito l'accesso alle informazioni presenti nei sistemi informativi ufficiali centrali, regionali e delle province autonome, nonche' nei sistemi informativi degli organismi pagatori. 5. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.