Art. 5 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. Nelle more dell'attuazione degli  adempimenti  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  del  12
gennaio 2015, n. 162, ciascuna regione o provincia autonoma e' tenuta
a trasmettere, al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV,  il
modulo in formato elettronico, di cui  all'allegato  2  del  presente
decreto, debitamente compilato, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno,
contenente le informazioni riferite all'anno  solare  precedente.  La
regione e' tenuta altresi' a comunicare semestralmente  le  eventuali
modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica  -  PQAI  IV
rende  disponibili  le  informazioni  di  cui   all'allegato   2   al
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle  regioni  e
alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali. 
  3. Al fine di garantire il monitoraggio  di  cui  all'art.  34  del
regolamento  (UE)  n.  1151/2012,  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione  delle  frodi  dei
prodotti agroalimentari, le regioni e  le  province  autonome  e  gli
altri Organi di controllo ufficiali effettuano  i  controlli  tesi  a
verificare  il  rispetto  delle  disposizioni   che   consentono   di
utilizzare  l'indicazione  facoltativa  di  qualita'   «prodotto   di
montagna» di cui al regolamento (UE)  n.  1151/2012,  al  regolamento
delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto. 
  4. Al Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari,  alle
regioni e alle province autonome e agli  altri  Organi  di  controllo
ufficiali  dovra'  essere  garantito  l'accesso   alle   informazioni
presenti nei sistemi  informativi  ufficiali  centrali,  regionali  e
delle  province  autonome,  nonche'  nei  sistemi  informativi  degli
organismi pagatori. 
  5. Fino all'adozione di  disposizioni  sanzionatorie  specifiche  e
fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le  violazioni  di
cui al presente decreto si adottano,  ove  applicabili,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109 e successive modifiche.