IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi  primari  in  conseguenza  dell'evento   sismico   che   ha
interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'evento sismico  che  ha  interessato  il  territorio  dei  comuni
Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno  dell'Isola  di  Ischia  il
giorno 21 agosto 2017; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 476 del 29  agosto  2017  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'evento sismico che  ha  interessato
il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e  di  Lacco
Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
soccorso ed all'assistenza della  popolazione,  nonche'  all'adozione
degli  interventi  urgenti  volti  a  contrastare  il   contesto   di
criticita' in rassegna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Interventi urgenti finalizzati a consentire 
           la tempestiva ripresa dell'attivita' scolastica 
 
  1.  Nell'ambito  delle  misure  finalizzate  al  ripristino   della
funzionalita' dei servizi pubblici di cui alla lettera  b)  dell'art.
5, comma 2, della legge n. 225  del  1992,  il  Commissario  delegato
nominato con l'ordinanza n. 476 del 29  agosto  2017  si  avvale,  in
qualita'  di  soggetto  attuatore,  della  Direzione   generale   per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  che,
attraverso le proprie strutture operative e  territoriali,  opera  al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica attraverso
la realizzazione di eventuali strutture modulari  temporanee  ad  uso
scolastico ovvero attraverso interventi  su  edifici,  di  proprieta'
pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che  risultino
agibili e  siano  stati  progettati  in  conformita'  alla  normativa
tecnica contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996, ovvero
che siano  stati  sottoposti  a  interventi  di  adeguamento  sismico
secondo le suddette normative. Allo scopo di  accelerare  la  ripresa
delle  attivita'  didattiche,  gli  interventi  di  cui  al  presente
articolo sono individuati in un apposito stralcio del  piano  di  cui
all'art. 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017. 
  2. Il soggetto attuatore di cui al comma  1  provvede,  nei  limiti
delle risorse di cui al comma 3, alla definizione dei  fabbisogni  di
intervento ai fini dell'adozione del piano-stralcio di cui al comma 1
e, successivamente all'espletamento delle  conseguenti  attivita'  di
eventuale acquisizione e installazione delle strutture  modulari  per
la  continuita'  dell'attivita'  scolastica,  sia  direttamente   sia
tramite gli enti locali proprietari degli immobili ad uso  scolastico
dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando  con
i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 476/2017 e riferendo  al
medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato  di
avanzamento delle attivita'. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore di cui
al comma  1  opera  con  le  risorse  derivanti  dalle  economie  non
impegnate di cui alle procedure di messa in sicurezza delle scuole ai
sensi del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate in euro
6.021.160,98  e  all'uopo  accertate  con  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  del  1°  settembre
2017, n. 657 e iscritte sul capitolo 7105/1 del bilancio del medesimo
dicastero. 
  4. Le eventuali strutture modulari temporanee realizzate  ai  sensi
del presente articolo, sono successivamente trasferite in  proprieta'
all'ente locale territorialmente competente. 
  5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 assicura  il  necessario
supporto al Commissario  delegato  ai  fini  della  ricognizione  dei
fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad
uso scolastico danneggiati dagli eventi sismici di  cui  in  premessa
prevista dall'art. 11 dell'ordinanza n. 476/2017. 
  6. Al fine di  agevolare  la  frequenza  dell'attivita'  scolastica
nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell'evento simico di cui
in premessa,  i  comuni  interessati  sono  autorizzati,  qualora  le
esigenze  lo  richiedano,  ad  acquisire  il  servizio  di  trasporto
scolastico, nel rispetto della  normativa  in  materia  di  contratti
pubblici, con oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui  all'art.  16
dell'ordinanza n. 476/2017. 
  7. Gli interventi di cui al comma 6 sono  indicati  nel  piano  del
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  4,  dell'ordinanza  n.
476/2017.