IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017»; Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza della popolazione, nonche' all'adozione degli interventi urgenti volti a contrastare il contesto di criticita' in rassegna; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Dispone: Art. 1 Interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell'attivita' scolastica 1. Nell'ambito delle misure finalizzate al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, il Commissario delegato nominato con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, attraverso le proprie strutture operative e territoriali, opera al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica attraverso la realizzazione di eventuali strutture modulari temporanee ad uso scolastico ovvero attraverso interventi su edifici, di proprieta' pubblica, da adibire temporaneamente ad uso scolastico che risultino agibili e siano stati progettati in conformita' alla normativa tecnica contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 o in quello del 16 gennaio 1996, ovvero che siano stati sottoposti a interventi di adeguamento sismico secondo le suddette normative. Allo scopo di accelerare la ripresa delle attivita' didattiche, gli interventi di cui al presente articolo sono individuati in un apposito stralcio del piano di cui all'art. 1, comma 4, della richiamata ordinanza n. 476/2017. 2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alla definizione dei fabbisogni di intervento ai fini dell'adozione del piano-stralcio di cui al comma 1 e, successivamente all'espletamento delle conseguenti attivita' di eventuale acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica, sia direttamente sia tramite gli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico dichiarati inagibili, garantendo il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, operando con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 476/2017 e riferendo al medesimo Commissario delegato con cadenza settimanale sullo stato di avanzamento delle attivita'. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera con le risorse derivanti dalle economie non impegnate di cui alle procedure di messa in sicurezza delle scuole ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate in euro 6.021.160,98 e all'uopo accertate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 1° settembre 2017, n. 657 e iscritte sul capitolo 7105/1 del bilancio del medesimo dicastero. 4. Le eventuali strutture modulari temporanee realizzate ai sensi del presente articolo, sono successivamente trasferite in proprieta' all'ente locale territorialmente competente. 5. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 assicura il necessario supporto al Commissario delegato ai fini della ricognizione dei fabbisogni per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dagli eventi sismici di cui in premessa prevista dall'art. 11 dell'ordinanza n. 476/2017. 6. Al fine di agevolare la frequenza dell'attivita' scolastica nelle sedi temporanee predisposte a seguito dell'evento simico di cui in premessa, i comuni interessati sono autorizzati, qualora le esigenze lo richiedano, ad acquisire il servizio di trasporto scolastico, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017. 7. Gli interventi di cui al comma 6 sono indicati nel piano del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476/2017.