Art. 2 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della Protezione civile 1. Al fine di garantire l'effettiva operativita' del Servizio nazionale di protezione civile, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 476/2017 opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa o nelle attivita' connesse all'emergenza nel periodo dal 21 agosto 2017 al 31 agosto 2017 e nel periodo dal 1° al 15 settembre 2017. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo procapite di 70 ore di lavoro straordinario effettivamente rese per ciascuno dei predetti periodi, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 15 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 21 agosto 2017 al 15 settembre 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 settembre 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. 6. Per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 476/2017, al Commissario delegato e' riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento al momento della nomina. 7. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 476/2017 sono riconosciute le spese, debitamente documentate, di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. 8. Gli oneri connessi alle spese di cui al comma 7 sono indicati nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476/2017 a carico delle risorse di cui all'art. 16 della medesima ordinanza. 9. Fermo restando quanto previsto all'art. 10 dell'ordinanza 476/2017, il contingente di personale militare di cui al comma 1 del medesimo art. 10 e' integrato di ulteriori 30 unita' per il periodo di giorni 15 dall'adozione della presente ordinanza, o per l'ulteriore eventuale lasso temporale necessario per il venir meno delle esigenze di presidio dei varchi ancora attivi, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.