Art. 3 Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall'evento sismico nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo e' autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. 2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. 3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria. 4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali territorialmente competenti. 5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, puo' essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore. 6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo e' operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. 7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994. 8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie. 9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti. 10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo. 11. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 476/2017 assicura l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1. 12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 16 dell'ordinanza n. 476/2017.