Art. 10 
 
 
       Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 
 
  1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto  degli  obblighi  gia'
previsti nel presente decreto, sono tenuti a: 
  a) consentire  e  favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti
dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE)  1303/2013,
nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti  in  materia,
anche mediante sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato  di
avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del voucher  e  le
condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; 
  b) corrispondere a tutte  le  richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio  e  la  valutazione  degli  effetti  delle
agevolazioni concesse; 
  c) garantire, anche ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  125,
paragrafo 4, lettera b), del  regolamento  (UE)  1303/2013,  che  sia
mantenuto  un  sistema  di  contabilita'   separata   o   un'adeguata
codificazione contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni
relative ai pagamenti alla societa' di temporary export management; 
  d) tenere a disposizione, in  occasione  delle  verifiche  disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art.
8,  comma  4,  tutta  la   documentazione   contabile,   tecnica   ed
amministrativa inerente alla  concessione  delle  agevolazioni  e  ai
servizi fruiti tramite le stesse; 
  e) conservare i predetti documenti giustificativi  sotto  forma  di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma  di  copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica; 
  f) soddisfare gli standard di sicurezza  accettati  per  i  sistemi
informatici  utilizzati,  laddove  i  documenti   siano   disponibili
esclusivamente in formato elettronico,  garantendo  che  i  documenti
conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini
dell'attivita' di audit; 
  g) aderire a tutte le  forme  di  informazione  e  pubblicizzazione
dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate,  anche  con
successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento,
per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle  risorse
finanziarie del PON I  &  C,  agli  obblighi  fissati  ai  sensi  del
paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013; 
  h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito  all'art.  71
del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni.