Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia' previsti nel presente decreto, sono tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 1303/2013, nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del voucher e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse; c) garantire, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla societa' di temporary export management; d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse; e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attivita' di audit; g) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento, per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse finanziarie del PON I & C, agli obblighi fissati ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013; h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 71 del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni.