Art. 11 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 4; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale; c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10; d) in tutti gli altri casi previsti dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, nonche' dalla normativa di riferimento. Roma, 17 luglio 2017 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761