Art. 11 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi: 
  a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di  ammissibilita'
previsti all'art. 4; 
  b)  fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura   nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale; 
  c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10; 
  d) in tutti gli  altri  casi  previsti  dai  provvedimenti  di  cui
all'art. 8, comma 1, nonche' dalla normativa di riferimento. 
      Roma, 17 luglio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017 
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