Art. 2 
 
 
           Risorse finanziarie e gestione dell'intervento 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui al decreto  interministeriale  del
13 aprile 2017 destinate all'attuazione  dell'intervento  di  cui  al
presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00. 
  2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 e'  incrementata  con
ulteriori euro 18.000.000,00 a valere  sulle  risorse  del  PON  I&C,
ripartiti sulla  base  dell'effettivo  utilizzo  in  tre  annualita',
ciascuna  di  importo  pari  a  euro   6.000.000,00,   da   destinare
esclusivamente  agli  interventi  finanziati   nelle   regioni   meno
sviluppate. 
  3. Con successivi provvedimenti della Direzione  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero, in  qualita'  di  autorita'  di
gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle
procedure  attuative  di  gestione  e  trasferimento  delle   risorse
finanziarie di cui al comma 2,  in  coerenza  con  le  procedure  del
sistema di gestione e controllo del PON I&C. 
  4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2  sono  a  carico  della
contabilita' speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse». 
  5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1  e  2,
sono previste tre riserve finanziarie: 
  a) una quota pari al 3% delle risorse  finanziarie  disponibili  e'
destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti  proponenti
che, al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni, sono in possesso del rating di legalita'; 
  b) una quota pari  al  10%  e'  destinata  alla  concessione  delle
agevolazioni alle PMI  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di  accesso  alle  agevolazioni,  risultano  essere  start-up
innovative ovvero PMI innovative; 
  c) una quota pari  al  60%  e'  destinata  alla  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 
  6.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, la DGPIPS puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione e  come  previsto  all'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in  house,  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita  gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita'  di  gestione
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel  limite  del
7% del loro ammontare.