Art. 2 Risorse finanziarie e gestione dell'intervento 1. Le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2017 destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00. 2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' incrementata con ulteriori euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse del PON I&C, ripartiti sulla base dell'effettivo utilizzo in tre annualita', ciascuna di importo pari a euro 6.000.000,00, da destinare esclusivamente agli interventi finanziati nelle regioni meno sviluppate. 3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, in qualita' di autorita' di gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in coerenza con le procedure del sistema di gestione e controllo del PON I&C. 4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono a carico della contabilita' speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse». 5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2, sono previste tre riserve finanziarie: a) una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili e' destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalita'; b) una quota pari al 10% e' destinata alla concessione delle agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up innovative ovvero PMI innovative; c) una quota pari al 60% e' destinata alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la DGPIPS puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite del 7% del loro ammontare.