Art. 6 Elenco delle societa' di temporary export management 1. Con decreto del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi e' istituito, in sostituzione di quanto disposto con analogo provvedimento del 1° settembre 2015, l'elenco delle societa' di temporary export management, con le modalita' e sulla base dei requisiti previsti ai commi successivi. 2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le societa' che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese; b) essere costituite nella forma di societa' di capitali ovvero di consorzi tra imprese; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; d) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; e) aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle societa' di temporary export management, almeno 8 progetti di supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il possesso di tale requisito non e' richiesto per le societa' di servizi delle associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell'art. 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario che sia riscontrata l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 4. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, sono definiti con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 5. L'elenco delle societa' di temporary export management riporta, a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a classi di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia di voucher di cui all'art. 5, comma 1. I criteri e le modalita' di individuazione delle suddette classi di risultato sono specificati con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.