Art. 6 
 
 
        Elenco delle societa' di temporary export management 
 
  1.  Con  decreto  del  direttore  generale  per  le  politiche   di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi e' istituito,  in
sostituzione di quanto disposto  con  analogo  provvedimento  del  1°
settembre  2015,  l'elenco  delle  societa'   di   temporary   export
management, con le modalita' e sulla base dei requisiti  previsti  ai
commi successivi. 
  2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco  di  cui  al
comma 1  le  societa'  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese; 
  b) essere costituite nella forma di societa' di capitali ovvero  di
consorzi tra imprese; 
  c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria  e
non essere sottoposte  a  procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria; 
  d)  risultare  in  regola  con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali; 
  e)  aver  svolto  con  esito  positivo  e  attraverso  la  messa  a
disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino  alla  data
di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  all'elenco   delle
societa'  di  temporary  export  management,  almeno  8  progetti  di
supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il  possesso
di tale requisito non e' richiesto per le societa' di  servizi  delle
associazioni imprenditoriali rappresentative ai  sensi  dell'art.  4,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco,  oltre  ai
requisiti di cui al  comma  2,  e'  necessario  che  sia  riscontrata
l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 
  4. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di
iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  1,  sono  definiti  con  i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  5. L'elenco delle societa' di temporary export management  riporta,
a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali
previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a  classi
di risultato, determinate sulla base del rapporto tra  il  numero  di
voucher correttamente rendicontati  e  il  numero  dei  contratti  di
servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia  di
voucher di cui all'art. 5, comma 1.  I  criteri  e  le  modalita'  di
individuazione delle suddette classi di  risultato  sono  specificati
con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.