Art. 8 Presentazione domande e concessione delle agevolazioni 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalita' e nei termini stabiliti con successivi decreti del direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. 2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2, comma 5, nonche' della completezza della domanda e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4. 3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, si procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito con i successivi provvedimenti di cui al comma 1. 5. Entro sessanta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma 1 e pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio stipulato con una delle societa' di temporary export management presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.