Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali e tenuto conto di quanto previsto all'art. 132 del reg. (UE) 1303/2013, si provvede a: a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata; b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata e il contratto di servizio trasmesso ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 5; d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 5, comma 3, verificare il rispetto delle condizioni di cui al medesimo comma 3.