Art. 9 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate in  un'unica  soluzione,  a  fronte
della presentazione di titoli  di  spesa  quietanzati  e  secondo  le
modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1. 
  2. Ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni,  entro  sessanta
giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta
salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati
alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali
e tenuto  conto  di  quanto  previsto  all'art.  132  del  reg.  (UE)
1303/2013, si provvede a: 
  a) verificare la regolarita' e la completezza della  documentazione
presentata; 
  b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del  soggetto
beneficiario; 
  c)  riscontrare  la  coerenza  tra  la  documentazione   di   spesa
presentata e il contratto di servizio trasmesso ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 8, comma 5; 
  d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art.
5, comma 3,  verificare  il  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al
medesimo comma 3.