Art. 2 
 
       Requisiti di accesso al Fondo per gli anni 2017 e 2018 
 
  1. Avranno accesso  al  Fondo  nel  biennio  2017-2018  i  soggetti
aggregatori iscritti nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  svolgono
attivita' di centralizzazione della  domanda  ed  aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi (Soggetti Aggregatori), che: 
  i.  abbiano  fornito  un  contributo  operativo   nelle   attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della  spesa  di  cui  all'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei programmi  di  razionalizzazione,
alla trasmissione ed aggiornamento della pianificazione relativa alle
categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 e con i successivi decreti di
attuazione, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di
lavoro ed ai sottogruppi  operativi  istituiti  dal  Comitato  guida,
nonche' alle attivita' del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 14 novembre 2014; 
  ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato  guida,  fornite
attraverso apposite linee guida  in  attuazione  dell'art.  9,  comma
2-bis, del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  ovvero  abbiano
trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare
specificatamente il mancato  rispetto  delle  predette  linee  guida,
sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni; 
  iii. soddisfino uno o piu' dei requisiti di seguito indicati: 
  1) Copertura delle categorie merceologiche: aver bandito o attivato
iniziative nel corso dell'anno di riferimento a copertura  di  almeno
una delle categorie merceologiche del  proprio  Perimetro  di  Azione
individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B; 
  2) Valore delle iniziative: aver  bandito  o  attivato,  nel  corso
dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative  di  importo  pari  o
superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma  1,  lettera  c)  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   sulle   categorie
merceologiche del  proprio  Perimetro  di  Azione  individuato  dalla
Tabella 1 dell'Allegato B; 
  3) Rispetto della pianificazione: aver pianificato di bandire,  nel
corso dell'anno di riferimento, una o piu' iniziative sulle categorie
merceologiche del  proprio  Perimetro  di  Azione  individuato  dalla
Tabella 1 dell'Allegato B ed aver effettivamente bandito,  nel  corso
dell'anno  di  riferimento,  una  o  piu'  iniziative  sulle   stesse
categorie merceologiche oggetto di pianificazione; 
  4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori:  aver  fornito  supporto
mediante l'attivita' di integrazione di un'iniziativa  con  un  lotto
dedicato e/o  l'estensione  dei  massimali  di  gara  su  almeno  una
categoria  merceologica  del  Perimetro  di   Azione   del   Soggetto
Aggregatore supportante, individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B,
attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento; 
  5) Richiesta  di  supporto  ad  altri  Soggetti  Aggregatori:  aver
richiesto ed ottenuto supporto da un altro  Soggetto  Aggregatore  su
almeno una categoria merceologica del  proprio  Perimetro  di  Azione
individuato dalla Tabella 1 dell'Allegato B, attraverso un'iniziativa
bandita  nell'anno  di  riferimento,  con  un  lotto   dedicato   e/o
l'estensione dei massimali di gara; 
  6) Portale dei  Soggetti  Aggregatori  ed  interoperabilita'  delle
banche  dati:  aver  svolto  tempestivamente  ed  esaustivamente   le
attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14  novembre  2014  con  riferimento  alla
gestione dei flussi informativi e dei dati provenienti  dai  Soggetti
Aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti  Aggregatori»
del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento  al  sistema  di
interoperabilita' delle banche dati. 
  2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1,  punto  iii),
n. 6) e' da intendersi alternativo all'accesso ai  requisiti  di  cui
all'art. 2, comma 1, punto iii), n. 1), 2), 3), 4), 5).