Art. 3 Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo 1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii), in Quote Requisito secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A. Nell'ambito della Quota Requisito il singolo Soggetto Aggregatore potra' accedere ad una quota massima detta Quota di Riferimento. L'importo effettivamente assegnato al Soggetto Aggregatore (Quota Assegnata) e' calcolato sulla base della Quota di Riferimento e del Risultato di Prestazione. 2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto iii) le modalita' di calcolo della Quota Assegnata. 1) Copertura delle categorie merceologiche: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione; ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Coefficiente di Ponderazione del Perimetro di Azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del Perimetro di Azione del Soggetto Aggregatore e la sommatoria delle categorie merceologiche del Perimetro di Azione di tutti i Soggetti Aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»; iii. il Risultato della Prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche su cui il Soggetto Aggregatore ha bandito o attivato iniziative nel corso dell'anno di riferimento diviso per il Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo indicate nella Tabella 2 dell'Allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono piu' categorie merceologiche del Perimetro di Azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. 2) Valore delle iniziative: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non puo' comunque superare il 15% della Quota Requisito. ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il relativo Fattore di Ripartizione del Valore delle Iniziative di cui alla Tabella 3, Allegato B; iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, e' dato dal totale del Valore Ponderato delle Iniziative da esso bandite o attivate nel corso dell'anno di riferimento, diviso per il Valore Ponderato delle Iniziative bandite o attivate nel medesimo anno da tutti i Soggetti Aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per Valore Ponderato delle Iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un Soggetto Aggregatore moltiplicato per il proprio Coefficiente Regionale di Ponderazione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A. 3) Rispetto della pianificazione: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non puo' comunque superare il 15% della Quota Requisito; ii. la Quota di Riferimento viene individuata moltiplicando il valore della Quota Requisito per il Coefficiente di Ponderazione della Pianificazione, inteso come il rapporto tra il numero di iniziative pianificate dal Soggetto Aggregatore e la sommatoria del numero di iniziative pianificate da tutti i Soggetti Aggregatori. La pianificazione che verra' presa a riferimento sara' quella presente sul portale dei soggetti aggregatori al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018; iii. il Risultato della Prestazione del Soggetto Aggregatore, e' dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso effettivamente bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero delle iniziative di cui lo stesso aveva pianificato la pubblicazione nel corso del medesimo anno, nelle categorie merceologiche del proprio Perimetro di Azione. Ai fini del calcolo del presente requisito, le iniziative bandite devono riguardare le stesse categorie merceologiche oggetto di pianificazione. Nel caso in cui il Soggetto Aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello pianificato, il valore del Risultato della Prestazione sara' comunque 1. 4) Supporto ad altri Soggetti Aggregatori: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 225.000,00; ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 40.000,00; iii. il Risultato della Prestazione e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha fornito supporto; iv. il supporto dovra' essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del Soggetto Aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), iv); v. il Soggetto Aggregatore dovra' accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto. 5) Richiesta di supporto ad altri Soggetti Aggregatori: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando la Quota di Riferimento per il Risultato della Prestazione. La Quota Assegnata ad un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 112.500,00; ii. la Quota di Riferimento viene individuata dividendo il valore della Quota Requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali e' stato dato supporto da parte di tutti i Soggetti Aggregatori. La Quota di Riferimento di un singolo Soggetto Aggregatore, cosi' calcolata, non potra' comunque superare euro 20.000,00; iii. il Risultato della Prestazione, e' dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il Soggetto Aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri Soggetti Aggregatori; iv. per richiedere il supporto ad un altro Soggetto Aggregatore, e' necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonche' di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attivita' richiesta. E' altresi' necessaria la conferma formale da parte del Soggetto Aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), v). 6) Portale dei Soggetti Aggregatori ed interoperabilita' delle banche dati: i. la Quota Assegnata e' calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la Percentuale di Ripartizione di cui al punto 6) della Tabella 1 dell'Allegato A; ii. per il riconoscimento della Quota Assegnata, il Soggetto Aggregatore dovra' effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attivita' pianificate per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, iii), n. 6) che precede, la cui verifica avverra' con cadenza trimestrale da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonche' attraverso la presentazione di apposita relazione comprovante i risultati raggiunti. La pianificazione che verra' presa a riferimento sara' quella trasmessa al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2017 ed al 31 gennaio 2018 per l'anno 2018. 3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse: a) le iniziative gia' computate a qualsiasi titolo per ciascun Soggetto Aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti; b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai Soggetti Aggregatori. 4. A seguito dell'introduzione di nuove categorie merceologiche di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorieta', individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvede ad aggiornare, attraverso apposita determina, i seguenti parametri di calcolo: Perimetro di Azione dei Soggetti Aggregatori, Numero di Categorie Merceologiche Obiettivo e Fattore di Ripartizione del Valore delle iniziative di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 all'Allegato B.