Art. 5 Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo 1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. 2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei Soggetti Aggregatori che vi hanno accesso e la relativa Quota Assegnata. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al Soggetto Aggregatore richiedente. 3. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti Aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli Soggetti Aggregatori richiedenti.