Art. 10 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 
 
  1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) del comma 2, e' integralmente  sostituita  dalla
seguente «in caso di accertata insussistenza dei  requisiti  previsti
dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come  modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art.
5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A»  e  «B»  alla
presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a)  dell'ordinanza
n. 36 dell'8 settembre 2017;»; 
    b) alla lettera c) del comma 2, dopo  le  parole  «alla  presente
ordinanza» sono  inserite  le  seguenti  «e  dall'art.  4,  comma  5,
dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»; 
    c) la lettera a) del comma 3 e'  integralmente  sostituita  dalla
seguente «in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei
requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n.  12  del  9  gennaio
2017, come  modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  della
presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da  A)  ad  I)
degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma
1, lettera a) dell'ordinanza commissariale  n.  36  dell'8  settembre
2017;»; 
    d) alla lettera c) del comma 3, dopo  le  parole  «alla  presente
ordinanza» sono  inserite  le  seguenti  «e  dall'art.  4,  comma  5,
dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;».