Art. 10 Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2, e' integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017;»; b) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»; c) la lettera a) del comma 3 e' integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017;»; d) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;».