Art. 11 Modifiche all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede: a) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalita' di cui alla lettere b) del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).».