Art. 11 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 
 
  1. All'art.  4  dell'ordinanza  n.  30  del  21  giugno  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' integralmente sostituito dal seguente: «1.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente  ordinanza
si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma  362,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «2. Agli  oneri
derivanti dall'attuazione dell'art. 2  della  presente  ordinanza  si
provvede: a) in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalita'
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1  dell'ordinanza  n.  9
del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; b) in caso di delocalizzazione attuata
secondo le modalita' di cui alla lettere b) del comma 2  dell'art.  1
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse stanziate  a
norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232
(Legge di bilancio 2017).».