Art. 12 Attuazione delle previsioni di cui all'art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017 1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, deve essere effettuata in conformita' alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nei limiti di compatibilita' e salvo quanto previsto nella presente disposizione, nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non e' richiesta la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ne' la sua classificazione come non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 22 dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione civile o da altre autorita' competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale 23 maggio 2017, n. 25, in conformita' allo strumento urbanistico vigente od in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed e' approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 puo' riguardare anche aree di proprieta' del comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti. 5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento e' pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30% ed alla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione della macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalita' previste dall'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19. L'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del comune e' finanziato, nel limite di cui al primo periodo, con il contributo previsto dal successivo comma 7 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. Nei casi previsti dal comma 5, il comune ovvero, previa intesa, l'ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti gli interventi da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14. 7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilita' e della congruita' economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede: a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) al conseguente trasferimento sulla contabilita' speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso; c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016. 9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreche' sussistano i presupposti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 189 del 2016, la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, e' condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dalle ordinanze commissariali e dai sopra menzionati decreti-legge.