Art. 12 
 
        Attuazione delle previsioni di cui all'art. 18-decies 
                   del decreto-legge n. 8 del 2017 
 
  1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici
interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi
negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  n.
189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016  nelle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria,  deve  essere  effettuata  in  conformita'  alla   disciplina
contenuta nel  decreto-legge  n.  189  del  2016  e,  nei  limiti  di
compatibilita' e salvo quanto previsto nella  presente  disposizione,
nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma
1, non e' richiesta la dichiarazione  di  inagibilita'  dell'immobile
secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17  maggio  2011,  e  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  ne'
la  sua  classificazione  come  non  utilizzabile  secondo  procedure
speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile,  essendo
a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile
disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi  e
per gli effetti degli articoli 50 e 54  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e
108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112. 
  3.  Al  di  fuori   delle   ipotesi   disciplinate   dall'art.   22
dell'ordinanza  commissariale  7  aprile  2017  n.  19  e  successive
modifiche ed integrazioni, gli edifici ubicati nelle zone  dichiarate
in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione civile o
da altre autorita' competenti,  e  da  trasferire,  sono  demoliti  e
ricostruiti in aree individuate dai comuni secondo un piano attuativo
redatto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale  23  maggio
2017, n. 25, in conformita' allo strumento urbanistico vigente od  in
variante allo stesso. Il piano attuativo  assicura  la  ricostruzione
integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria ed e' approvato con le procedure
stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n.  189  del
2016. 
  4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 puo'  riguardare
anche  aree  di  proprieta'  del  comune  oppure  aree  acquisite   o
espropriate dallo  stesso  e  cedute  ai  proprietari  degli  edifici
trasferiti. 
  5. Il costo ammissibile a contributo  per  la  ricostruzione  degli
edifici oggetto del trasferimento e' pari al minore  importo  tra  il
costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo  convenzionale
determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale 7 aprile  2017,  n.
19, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per
quanto necessario a compensare il  costo  effettivo  di  acquisto  od
esproprio dell'area  e  comunque  fino  al  30%  ed  alla  superficie
complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del
nuovo edificio, se  inferiore.  L'area  dove  insiste  l'edificio  da
delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie
conseguenti alla demolizione a carico del proprietario,  sono  cedute
gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite   ad   uso   pubblico
compatibile con le condizioni di instabilita' della zona.  Gli  oneri
relativi alle  demolizioni  ed  alla  rimozione  della  macerie  sono
ammessi a contributo nei  limiti  e  secondo  le  modalita'  previste
dall'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19. L'acquisto,  anche
tramite esproprio, dell'area da parte del comune e'  finanziato,  nel
limite di cui al  primo  periodo,  con  il  contributo  previsto  dal
successivo  comma  7  ed  il  relativo  importo  viene  dedotto   dal
contributo riconosciuto agli interessati ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  6. Nei casi previsti dal comma 5, il comune ovvero, previa  intesa,
l'ufficio  speciale  per   la   ricostruzione   competente   provvede
all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4  e  4-bis
dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, del progetto relativo
alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di  sosta  o  di
parcheggio;   fognature;   rete   idrica;   rete   di   distribuzione
dell'energia elettrica e del gas;  pubblica  illuminazione)  previste
dal piano attuativo a servizio dell'area destinata  alla  costruzione
dei  nuovi  edifici  e  strettamente  inerenti  gli   interventi   da
realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del
governo per la sua approvazione ai sensi del  comma  5  del  medesimo
art. 14. 
  7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di  cui
al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica  della
fattibilita' e della congruita' economica dell'intervento e, in  caso
di esito positivo di detta verifica, provvede: 
    a)  all'approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del
contributo ed all'autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita'  speciale
intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse  pari
all'intero importo del contributo concesso; 
    c)  al  trasferimento  del  progetto  alla  centrale   unica   di
committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016  che
provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli
operatori economici che realizzano gli interventi. 
  8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di  cui  al  comma  7
delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge
n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
sottoscritto in data 28 dicembre 2016. 
  9.  Limitatamente  alla  fattispecie  disciplinata   dal   presente
articolo  e  sempreche'  sussistano  i   presupposti   previsti   dal
decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e  integrazioni,
dal decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni
e dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario del governo ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 189  del
2016,  la  dichiarazione  di  inagibilita'   dell'immobile   disposta
mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 50 e 54  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992  n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni e dell'art. 108, comma 1,  lettera  c)  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive  modifiche  ed
integrazioni, e' condizione sufficiente per la fruizione di tutte  le
misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi  previsti
dalle ordinanze commissariali e dai sopra menzionati decreti-legge.