Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni  contenute
nell'art. 6 della presente ordinanza, si provvede: 
    a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle  forme  di
cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del  14  dicembre  2016,
con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
    b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse
da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso  delle
spese  di  rimozione  delle  strutture  provvisorie  con  le  risorse
stanziate a norma dell'art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017). 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni  contenute
nell'art. 8 della presente ordinanza,  si  provvede  con  le  risorse
stanziate a norma dell'art. 1, comma 362,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).