Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 6 della presente ordinanza, si provvede: a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e per il rimborso delle spese di rimozione delle strutture provvisorie con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017). 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 8 della presente ordinanza, si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).