Art. 2 
 
Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli  eventi
  sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  nel  Comitato
  istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del
  2016 e successive modifiche e integrazioni 
 
  1.   I   Comitati   istituzionali   disciplinano    con    apposito
provvedimento, da adottarsi  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  ordinanza,  le  modalita'  di
partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli  eventi
sismici del 2016 nell'ambito delle scelte strategiche  di  competenza
dei Presidenti relative a: 
    a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi immediati
di ricostruzione; 
    b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai  beni  culturali
di competenza delle regioni; 
    c) funzioni delegate ai Presidenti  delle  Regioni  in  relazioni
alle  quali  sia  prevista  la   partecipazione   delle   popolazioni
interessate. 
  2.  Il  Presidente  di  Regione   -   Vicecommissario   adotta   il
provvedimento  di  cui  al   comma   1,   allorquando   il   Comitato
istituzionale non vi abbia provveduto nel termine  ivi  previsto.  Il
Presidente di Regione - Vicecommissario adotta  il  provvedimento  di
cui al precedente  periodo  entro  il  termine quarantacinque  giorni
dall'inutile decorso del termine previsto dal comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Nell'adottare il provvedimento di cui  ai  commi  precedenti,  i
Comitati istituzionali e il Presidente di Regione - Vicecommissario: 
    a) garantiscono il confronto con la popolazione  secondo  criteri
di  rappresentativita'  e  tenendo  conto  della  specificita'  degli
interessi coinvolti in relazione alle scelte strategiche da adottare; 
    b)  prevedono  modalita'  di  partecipazione  della   popolazione
idonee, comunque, ad assicurare la massima  celerita',  efficacia  ed
efficienza  degli  interventi  e  delle   iniziative   previste   dal
decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni; 
    c) valorizzano il coinvolgimento  dei  cittadini  anche  mediante
libere forme  associative  o  organismi  di  partecipazione  popolare
comunque  denominati  rappresentativi  della  popolazione   e   degli
interessi coinvolti nelle scelte strategiche da adottare. 
  4. I provvedimenti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  comunicati  al
Commissario straordinario di  Governo  e  sono  pubblicati  sul  sito
istituzionale della Regione.