Art. 2 Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni 1. I Comitati istituzionali disciplinano con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le modalita' di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito delle scelte strategiche di competenza dei Presidenti relative a: a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi immediati di ricostruzione; b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni; c) funzioni delegate ai Presidenti delle Regioni in relazioni alle quali sia prevista la partecipazione delle popolazioni interessate. 2. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al comma 1, allorquando il Comitato istituzionale non vi abbia provveduto nel termine ivi previsto. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al precedente periodo entro il termine quarantacinque giorni dall'inutile decorso del termine previsto dal comma 1 del presente articolo. 3. Nell'adottare il provvedimento di cui ai commi precedenti, i Comitati istituzionali e il Presidente di Regione - Vicecommissario: a) garantiscono il confronto con la popolazione secondo criteri di rappresentativita' e tenendo conto della specificita' degli interessi coinvolti in relazione alle scelte strategiche da adottare; b) prevedono modalita' di partecipazione della popolazione idonee, comunque, ad assicurare la massima celerita', efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni; c) valorizzano il coinvolgimento dei cittadini anche mediante libere forme associative o organismi di partecipazione popolare comunque denominati rappresentativi della popolazione e degli interessi coinvolti nelle scelte strategiche da adottare. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Commissario straordinario di Governo e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.