Art. 3 Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale 1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e integrazioni. 2. Nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizione del presente articolo. 3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare proposte per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e per le misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale entro il termine di quarantacinque giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le proposte di cui al comma 3 sono inviate esclusivamente mediante modalita' telematiche, fatte salve le diverse modalita' di consultazione previste negli Statuti dei Comuni interessati. 5. I Comuni assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle proposte di cui al comma 3 nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, e della necessita' di garantire la massima celerita', efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, indicandone le motivazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto di tale proposte nei provvedimenti adottati. 6. I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 della presente ordinanza. Tali strumenti sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti indicati nel precedente comma 3 possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni. Il comune, entro due giorni dall'invio al Commissario straordinario della documentazione di cui ai precedenti periodi, provvede a dare notizia dell'avvenuta trasmissione mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.