Art. 3 
 
Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli  eventi
  sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24   agosto   2016   alla
  predisposizione   degli   strumenti   urbanistici    attuativi    e
  pianificazione  urbanistica   e   alle   misure   in   materia   di
  pianificazione e sviluppo territoriale 
 
  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e
nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  e),  del
decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e  integrazioni,  i
comuni,  anche  con  il  supporto  degli  uffici  speciali   per   la
ricostruzione, curano la  pianificazione  urbanistica  connessa  alla
ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3,  del  decreto-legge  189
del  2016  e  successive  modifiche  e   integrazioni   predisponendo
strumenti  urbanistici  attuativi,  completi   dei   relativi   piani
finanziari,  al  fine  di  programmare  in  maniera   integrata   gli
interventi di cui all'art. 11, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  del
decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e integrazioni. 
  2. Nella predisposizione degli strumenti urbanistici  attuativi  di
cui  al  comma  1,  i  comuni  assicurano  l'informazione  e  l'ampio
coinvolgimento   delle   popolazioni   interessate   e   delle   loro
associazioni, secondo le disposizione del presente articolo. 
  3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e
le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque
denominati e costituite per la tutela di interessi  diffusi,  possono
formulare proposte  per  la  redazione  degli  strumenti  urbanistici
attuativi e per le misure in materia  di  pianificazione  e  sviluppo
territoriale  entro  il  termine  di  quarantacinque   giorni   dalla
perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art.  5,
comma 1, lettera e), del decreto-legge  189  del  2016  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Le proposte di  cui  al  comma  3  sono  inviate  esclusivamente
mediante modalita' telematiche, fatte salve le diverse  modalita'  di
consultazione previste negli Statuti dei Comuni interessati. 
  5. I Comuni  assicurano  il  tempestivo  ed  adeguato  esame  delle
proposte  di  cui  al  comma  3  nella  redazione   degli   strumenti
urbanistici attuativi, nel rispetto dei principi di indirizzo per  la
pianificazione  stabiliti  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e  successive
modifiche e integrazioni, e della necessita' di garantire la  massima
celerita',  efficacia  ed  efficienza  degli   interventi   e   delle
iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del  2016  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  indicandone  le  motivazioni  in  ordine
all'accoglimento o al rigetto  di  tale  proposte  nei  provvedimenti
adottati. 
  6. I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti  urbanistici
attuativi di cui al comma 1 della presente ordinanza. Tali  strumenti
sono pubblicati nell'albo pretorio per un  periodo  pari  a  quindici
giorni dalla loro adozione; i soggetti indicati nel precedente  comma
3 possono presentare osservazioni e opposizioni entro il  termine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale  termine,  il
comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente  alle
osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per
l'acquisizione  del  parere   espresso   attraverso   la   Conferenza
permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189  del  2016,  e
successive modifiche e integrazioni.  Il  comune,  entro  due  giorni
dall'invio al Commissario straordinario della documentazione  di  cui
ai  precedenti  periodi,  provvede  a  dare   notizia   dell'avvenuta
trasmissione mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.