Art. 4 Partecipazione delle popolazioni dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alle attivita' della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni 1. E' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alle attivita' della conferenza permanente e delle conferenze regionali nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dal presente articolo. 2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza. 3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi possono formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016 entro un termine congruo e comunque non oltre sette giorni dalla data della riunione di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017. 4. La conferenza permanente assicura il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui ai commi 2 e 3 del presenta articolo e delle opposizioni trasmesse dai comuni ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017. 5. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni alle conferenze regionali: a) in relazione alle questioni oggetto dei pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle ordinanze commissariali; b) in relazione alle questioni oggetto del parere obbligatorio previsto per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, per il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 6. Le osservazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro un termine congruo e comunque non oltre 7 giorni dalla data della riunione di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, fatto salvo quanto diversamente previsto da altre ordinanze commissariali. 7. Le conferenze regionali assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui al comma 5, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.