Art. 4 
 
Partecipazione delle popolazioni dei comuni  delle  Regioni  Abruzzo,
  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  interessati   dagli   eventi   sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  alle  attivita'  della
  Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui  all'art.
  16 del  decreto-legge  189  del  2016,  e  successive  modifiche  e
  integrazioni 
 
  1. E'  assicurata  la  partecipazione  e  il  coinvolgimento  delle
popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto  2016  con  riguardo  alle  attivita'  della
conferenza permanente e  delle  conferenze  regionali  nei  limiti  e
secondo le modalita' stabiliti dal presente articolo. 
  2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e
le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque
denominati e costituiti per la tutela di interessi  diffusi,  possono
formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati
dai singoli comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del  decreto-legge
n. 189 del 2016 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  entro  il
termine  di dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  cui
all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza. 
  3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e
le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque
denominati e costituiti per la tutela di  interessi  diffusi  possono
formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture  ambientali
da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi  sismici
di cui all'art. 14, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del
2016 entro un termine congruo e comunque non oltre sette giorni dalla
data  della  riunione  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  lettera   c)
dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017. 
  4. La conferenza permanente  assicura  il  tempestivo  ed  adeguato
esame delle osservazioni di cui ai commi 2 e 3 del presenta  articolo
e delle opposizioni  trasmesse  dai  comuni  ai  sensi  del  comma  6
dell'art. 2  della  presente  ordinanza,  nel  rispetto  dei  termini
previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017. 
  5. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e  concreto  e
le associazioni  o  organismi  di  partecipazione  popolare  comunque
denominati e costituite per la tutela di interessi  diffusi,  possono
formulare osservazioni alle conferenze regionali: 
    a) in relazione alle questioni  oggetto  dei  pareri  ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei
parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente  agli
interventi privati e  per  quelli  attuati  dalle  regioni  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del  2016  e
dalle  diocesi  ai  sensi  del  medesimo  art.  15,  comma   2,   del
decreto-legge 189 del 2016, fatto salvo quanto diversamente  previsto
dalle ordinanze commissariali; 
    b) in relazione alle questioni oggetto  del  parere  obbligatorio
previsto per tutti  i  progetti  di  fattibilita'  relativi  ai  beni
culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,
limitatamente alle opere  pubbliche,  per  il  parere  relativo  agli
interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi  nelle  aree
dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. 
  6. Le osservazioni di cui al comma  4  devono  pervenire  entro  un
termine congruo e comunque  non  oltre  7  giorni  dalla  data  della
riunione di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) dell'ordinanza n.  16
del 3 marzo 2017, fatto salvo quanto diversamente previsto  da  altre
ordinanze commissariali. 
  7. Le conferenze regionali assicurano  il  tempestivo  ed  adeguato
esame delle osservazioni di cui al comma 5, nel rispetto dei  termini
previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.