Art. 5 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza  n.  4  del  17  novembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti  i
seguenti:  «3-bis.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza   si
applicano anche alle imprese sociali di cui all'art.  1  del  decreto
legislativo alle imprese sociali di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni,
alle societa' cooperative ed agli altri enti  di  carattere  privato,
con o senza personalita' giuridica,  aventi  qualifica  di  Onlus  ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460  e  successive
modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241
e successive modifiche  e  integrazioni,  nonche'  agli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che  fossero
attivi alla data degli eventi simici ed  in  possesso  dei  requisiti
formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni. 3-ter.  Le
disposizioni di cui alla presente  ordinanza  si  applicano  altresi'
agli immobili adibiti a sede od ufficio di una  confederazione  o  di
un'associazione nazionale di lavoratori o di  datori  di  lavoro  che
risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016, con  danni  lievi  cosi'  come  definiti
dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero
dichiarati non utilizzabili sulla  base  delle  schede  FAST  di  cui
all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre
2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede  AeDES  con
le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come
modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del  9  gennaio
2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilita' emessa dalla competente
autorita'.»;