Art. 5 Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche' agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni. 3-ter. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano altresi' agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un'associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi cosi' come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalita' previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilita' emessa dalla competente autorita'.»;