Art. 6 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «1-ter.  Le
disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese
sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni,  alle  societa'
cooperative ed agli altri enti di  carattere  privato,  con  o  senza
personalita' giuridica,  aventi  qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e
integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, nonche' agli istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale di  cui  alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152  e
successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi
alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali  e
sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»; 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso,
puo'  essere  autorizzata  la  delocalizzazione  di  attivita',  gia'
attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente  ordinanza  e
che abbia gia'  beneficiato,  in  tutto  o  in  parte,  dei  relativi
contributi. 5. I contributi previsti dalla presente  ordinanza  sono,
comunque, revocati qualora i lavori di  riparazione  e  rafforzamento
locale,  ripristino  con  miglioramento   sismico   o   ricostruzione
dell'edificio  inagibile  non  siano  ultimati,  ad  eccezione  degli
edifici  ricompresi  in  aree  perimetrate  ai  sensi  dell'ordinanza
commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre
2018. 6. Le strutture  temporanee  di  cui  al  precedente  comma  2,
lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono  rimosse
a cura dell'interessato entro trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei
lavori  di  riparazione  e  rafforzamento  locale,   ripristino   con
miglioramento sismico o  ricostruzione  dell'edificio  inagibile.  Le
spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di euro  40  al
mq secondo la procedura di cui al  successivo  art.  9.  In  caso  di
inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione,  ferme  le
previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del
Commissario straordinario n. 13  del  9  gennaio  2017  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   il   Presidente   della   Regione   -
Vicecommissario    competente,    dopo    aver    fatto    constatare
l'inadempimento ed assegnato un termine massimo  di  quindici  giorni
per ottemperare a  detto  obbligo,  procede  alla  rimozione  in  via
sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.». 
  2. All'art. 2, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 9 del  14
dicembre 2016, l'espressione «Agli effetti della presente  ordinanza,
sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per
pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%»  si  interpreta
nel senso che la possibilita' di effettuare la delocalizzazione in un
edificio  equivalente  e'   ammessa   esclusivamente   con   riguardo
all'ipotesi dell'affitto di  altro  edificio  come  disciplinata  dal
medesimo comma 1. 
  3. All'art. 3  dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente  comma  si
applicano anche alle imprese sociali di cui all'art.  1  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle  associazioni,  ai  comitati,
alle fondazioni, alle societa' cooperative  ed  agli  altri  enti  di
carattere  privato,  con  o  senza  personalita'  giuridica,   aventi
qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre  1997,
n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza
fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241 e successive modifiche  e  integrazioni,  nonche'
agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla  legge
30 marzo 2001, n. 152  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  a
condizione che fossero attivi alla data degli  eventi  simici  ed  in
possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti  dalle  vigenti
disposizioni.»; 
    b) dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  Agli
interventi di delocalizzazione di cui all'art.  1,  comma  2  possono
procedere anche le confederazioni  o  le  associazioni  nazionali  di
lavoratori o di datori di lavoro, i cui uffici o sedi alla data degli
eventi sismici di cui all'art. 1 erano ubicati in edifici, detenuti a
qualsiasi  titolo,  che  siano  risultati  gravemente  danneggiati  o
distrutti ovvero in edifici  risultati  inagibili  e  danneggiati  ai
sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016.». 
  4. All'art. 4 dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono
apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In
caso di indisponibilita', documentata  attraverso  apposita  denuncia
presentata  all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  dei  libri,  dei
registri o dei documenti di cui  al  precedente  periodo,  in  quanto
custoditi, cosi' come indicato in Anagrafe tributaria, all'interno di
un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli  eventi  simici,
l'individuazione dei macchinari  e  delle  attrezzature  distrutte  o
danneggiate puo' essere effettuata sulla base delle risultanze  delle
certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione  ovvero  di
apposito sopralluogo effettuato dal personale  dell'ufficio  speciale
per  la  ricostruzione  territorialmente   competente   in   presenza
dell'interessato.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In tutte  le
ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, i  soggetti  legittimati  possono
provvedere anche all'acquisto ovvero al  noleggio  di  macchinari  ed
attrezzature   aventi   le   stesse   caratteristiche    di    quelle
inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui  l'attivita'
produttiva sara' delocalizzata in  quanto  inamovibili  dall'edificio
dichiarato  inagibile  ovvero   strutturalmente   connessi   con   il
medesimo.». 
  5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14  dicembre  2016,
sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La richiesta  di
delocalizzazione  e'   presentata   all'ufficio   speciale   per   la
ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro
trenta  giorni  dalla  notificazione  dell'ordinanza   sindacale   di
inagibilita'»; 
    b) dopo il secondo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «L'ufficio
speciale per la ricostruzione procede all'esame ed  alla  valutazione
delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la  data  del  30
maggio  2017  e   prima   dell'entrata   in   vigore   dell'ordinanza
commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017». 
  6. All'art. 8 dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1-bis  e'  integralmente  sostituito  dal  seguente:
«1-bis. In alternativa al rimborso mensile  di  cui  al  comma  1  il
beneficiario,   che    documenti    l'intervenuta    delocalizzazione
dell'attivita' e la stipula di apposito  contratto  di  locazione  di
durata almeno pari  al  tempo  occorrente  per  il  ripristino  o  la
ricostruzione  dell'edificio  preesistente,  puo'   optare   per   un
contributo  una  tantum  determinato,  sulla  base  della  superficie
dell'edificio  danneggiato  o  distrutto   indicata   nella   perizia
asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq.  In  caso
di delocalizzazione in edificio equivalente  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, della presente ordinanza, il contributo di euro  350  al  mq
viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio  nel
quale viene delocalizzata l'attivita', qualora detto  edificio  abbia
una  superficie  inferiore  a  quella  dell'edificio  danneggiato   o
distrutto come indicata nella  perizia  asseverata;  avendo  riguardo
alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto  come  indicata
nella  perizia  asseverata,  qualora  l'edificio  nel   quale   viene
delocalizzata l'attivita' abbia una  superficie  superiore  a  quella
dell'edificio danneggiato  o  distrutto.  Il  contributo  di  cui  al
presente  comma  viene  erogato  in  un'unica  soluzione  e  la   sua
erogazione esclude, per l'intera durata del contratto  di  locazione,
la possibilita' di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In  ogni
caso, il contributo di  cui  al  presente  comma  non  puo'  eccedere
l'importo complessivo dei  rimborsi  mensili  previsti  dal  comma  1
parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche
nella misura stabilita al successivo comma 5  sono  rimborsate  anche
nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Oltre  al
contributo previsto dai precedenti commi, e' dovuto, nei casi  e  nei
limiti previsti dal precedente art. 1, comma  6,  il  rimborso  delle
spese di rimozione delle strutture  temporanee,  installate  a  norma
della presente ordinanza.». 
  7. All'art. 9 dell'ordinanza  n.  9  del  14  dicembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Il  rimborso
delle spese di rimozione delle strutture temporanee, di cui  all'art.
8, comma 5-bis, viene effettuato in concomitanza  all'erogazione  del
saldo del contributo previsto dalle ordinanze commissariali n. 4  del
17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017
e n. 19 del 7 aprile 2017  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
previa  esibizione  della   documentazione   attestante   l'effettiva
rimozione della struttura temporanea ed il pagamento  delle  relative
spese.»; 
    b) al comma 3-bis dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:
«Le medesime modalita' di cui  al  precedente  periodo  si  osservano
anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al precedente
art. 8, comma 1-bis.». 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente; «5. Per  i  soggetti
che  hanno  beneficiato  dei  contributi  prevista   dalla   presente
ordinanza per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del  saldo
dei contributi disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017  e
n. 19 del 7 aprile 2017 e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero
al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato».