Art. 6 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche' agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso, puo' essere autorizzata la delocalizzazione di attivita', gia' attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente ordinanza e che abbia gia' beneficiato, in tutto o in parte, dei relativi contributi. 5. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono, comunque, revocati qualora i lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile non siano ultimati, ad eccezione degli edifici ricompresi in aree perimetrate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre 2018. 6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile. Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di euro 40 al mq secondo la procedura di cui al successivo art. 9. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, ferme le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione - Vicecommissario competente, dopo aver fatto constatare l'inadempimento ed assegnato un termine massimo di quindici giorni per ottemperare a detto obbligo, procede alla rimozione in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.». 2. All'art. 2, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, l'espressione «Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%» si interpreta nel senso che la possibilita' di effettuare la delocalizzazione in un edificio equivalente e' ammessa esclusivamente con riguardo all'ipotesi dell'affitto di altro edificio come disciplinata dal medesimo comma 1. 3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente comma si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle societa' cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche' agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2 possono procedere anche le confederazioni o le associazioni nazionali di lavoratori o di datori di lavoro, i cui uffici o sedi alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 erano ubicati in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati gravemente danneggiati o distrutti ovvero in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016.». 4. All'art. 4 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «In caso di indisponibilita', documentata attraverso apposita denuncia presentata all'Autorita' di pubblica sicurezza, dei libri, dei registri o dei documenti di cui al precedente periodo, in quanto custoditi, cosi' come indicato in Anagrafe tributaria, all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, l'individuazione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate puo' essere effettuata sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione ovvero di apposito sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente in presenza dell'interessato.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In tutte le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attivita' produttiva sara' delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi con il medesimo.». 5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La richiesta di delocalizzazione e' presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilita'»; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la data del 30 maggio 2017 e prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017». 6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario, che documenti l'intervenuta delocalizzazione dell'attivita' e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio preesistente, puo' optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. In caso di delocalizzazione in edificio equivalente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, il contributo di euro 350 al mq viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio nel quale viene delocalizzata l'attivita', qualora detto edificio abbia una superficie inferiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata; avendo riguardo alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata, qualora l'edificio nel quale viene delocalizzata l'attivita' abbia una superficie superiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto. Il contributo di cui al presente comma viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilita' di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In ogni caso, il contributo di cui al presente comma non puo' eccedere l'importo complessivo dei rimborsi mensili previsti dal comma 1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Oltre al contributo previsto dai precedenti commi, e' dovuto, nei casi e nei limiti previsti dal precedente art. 1, comma 6, il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, installate a norma della presente ordinanza.». 7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, di cui all'art. 8, comma 5-bis, viene effettuato in concomitanza all'erogazione del saldo del contributo previsto dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.»; b) al comma 3-bis dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le medesime modalita' di cui al precedente periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, comma 1-bis.». c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente; «5. Per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi prevista dalla presente ordinanza per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo dei contributi disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, e' comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato».