Art. 7 Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 1. All'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attivita' di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico. 4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico; b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco; c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie; d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS; f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; societa' di persone; societa' di capitali; societa' cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie; h) essere in possesso di requisiti di affidabilita' e di professionalita', adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attivita' che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'. 5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad h) del precedente comma 4 il professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale. 6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalita' stabilite nel successivo art. 5. 7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4: a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017; b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera e) del paragrafo 1 del medesimo art. 6.». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017, l'art. 6 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e' integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017.