Art. 7 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'ordinanza n.  12  del  9  gennaio  2017  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 4, dopo il comma  2,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «3.
Possono  presentare  domanda  di  iscrizione   nell'Elenco   speciale
previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito
con modificazioni dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e  come
modificato dall'art. 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  9
febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, tutti coloro  i  quali,  nell'ambito  dell'attivita'  di
ricostruzione sia pubblica che privata,  siano  chiamati  a  svolgere
prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attivita'
di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede
obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto  da  una  pubblica
amministrazione o da un ente pubblico.  4.  Ai  fini  dell'iscrizione
nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente  comma  3
devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme
di cui agli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,  il  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a)  essere  iscritto  in  un  elenco  tenuto  da   una   pubblica
amministrazione o da un ente pubblico; 
    b)  non  essere  soggetto  alla   sanzione   disciplinare   della
sospensione (o piu' grave) al momento della pubblicazione dell'avviso
per la formazione dell'elenco; 
    c) non aver riportato condanne  con  sentenza  definitiva  ovvero
decreto penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80
del decreto legislativo n. 50 del 2016  e  non  essere  sottoposto  a
provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro  la
Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura  nei  limiti
della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte  salve
le eventuali pene accessorie; 
    d) non essere destinatario  di  uno  dei  provvedimenti  previsti
dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria,  accertata
attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della
Gestione separata INPS; 
    f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; 
    g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con
riferimento alle opere pubbliche, ad  una  delle  categorie  previste
dall'art. 46 del decreto legislativo  n.  50  del  2016  ovvero,  con
riferimento alle opere  private,  ad  una  delle  seguenti  categorie
soggettive (ferma restando  l'equivalenza  per  i  professionisti  UE
aventi sede o stabilizzati in  altri  stati  membri):  professionisti
individuali; professionisti associati; societa' tra professionisti di
cui  al  decreto  ministeriale  8  febbraio  2013,  n.  34  attuativo
dell'art. 10, comma  10,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183;
societa' di persone;  societa'  di  capitali;  societa'  cooperative;
consorzi;   raggruppamenti   temporanei   fra   operatori   economici
professionali riconducibili alle sopraindicate categorie; 
    h)  essere  in  possesso  di  requisiti  di  affidabilita'  e  di
professionalita',  adeguati  e  proporzionati  alla  natura  ed  alla
tipologia dell'attivita' che si intende svolgere, comprovata mediante
apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la
descrizione  della  struttura  organizzativa  (personale  e   risorse
strumentali), esistente al momento della presentazione della  domanda
di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attivita'. 
  5. In caso di  sopravvenuta  insussistenza  di  uno  dei  requisiti
previsti dalle lettere  da  a)  ad  h)  del  precedente  comma  4  il
professionista e' automaticamente cancellato dall'elenco speciale. 
  6. L'iscrizione dei professionisti di cui  al  precedente  comma  4
avviene secondo le modalita' stabilite nel successivo art. 5. 
  7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4: 
    a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1
a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B  dell'ordinanza  commissariale
n. 29 del 9 giugno 2017; 
    b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9,  10
e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29  del  29
giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art.  6
degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno
2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma  4  sono
equiparate a quelle indicate nella lettera e)  del  paragrafo  1  del
medesimo art. 6.». 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 29
del 29 giugno 2017, l'art. 6 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio  2017
e' integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 29  del  29
giugno 2017.