Art. 8 Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»; b) dopo il primo periodo del comma 2 e' aggiunto il seguente «Possono altresi' beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonche' gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.». 2. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), le parole «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo e' comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato» sono soppresse; b) alla lettera d), sono aggiunte in fine le parole: «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo e' comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato.». 3. All'Allegato 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «n. 651/2014» di cui al punto 1 sono inserite le seguenti «e dall'art. 1 della presente ordinanza;»; b) le parole «essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;» di cui alla lettera a) del punto 2 sono sostituite dalle seguenti «essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonche' nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;».