Art. 8 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1. All'art.  1  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155»  sono  sostituite  dalle
seguenti «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112»; 
    b) dopo il primo periodo del comma  2  e'  aggiunto  il  seguente
«Possono altresi' beneficiare dei contributi previsti dalla  presente
ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,
n. 381 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  anche  non  aventi
qualifica di imprese sociali  ai  sensi  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti  dall'art.  8
della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni,  le
societa' cooperative e gli altri enti di  carattere  privato,  con  o
senza personalita' giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e
integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli  32
e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, nonche' gli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale di  cui  alla  legge  30  marzo  2001,  n.  152  e
successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi
alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali  e
sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici
distrutti o che hanno subito danni gravi,  dichiarati  inagibili  con
ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  b),
del decreto-legge n. 189  del  2016  devono  eseguire  interventi  di
miglioramento sismico o di ricostruzione.». 
  2. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del  9  gennaio  2017
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  c),  le  parole  «Per  le  imprese  che  hanno
beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 9  del  2017  per  la  delocalizzazione  temporanea,
l'erogazione del saldo e' comunque subordinata alla  rimozione  della
struttura temporanea ovvero al recesso  dal  contratto  di  locazione
appositamente stipulato» sono soppresse; 
    b) alla lettera d), sono aggiunte in  fine  le  parole:  «Per  le
imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza
del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per  la  delocalizzazione
temporanea, l'erogazione  del  saldo  e'  comunque  subordinata  alla
rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal  contratto
di locazione appositamente stipulato.». 
  3. All'Allegato 1 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «n. 651/2014» di cui al punto 1  sono  inserite
le seguenti «e dall'art. 1 della presente ordinanza;»; 
    b) le  parole  «essere  regolarmente  costituite  e  iscritte  al
registro delle imprese presso  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio,  fatti  salvi  i
casi di esonero previsti dalle norme vigenti;» di cui alla lettera a)
del punto 2  sono  sostituite  dalle  seguenti  «essere  regolarmente
costituite, iscritte al registro delle imprese presso  la  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competente   per
territorio, fatti salvi  i  casi  di  esonero  previsti  dalle  norme
vigenti, nonche' nei registri o negli  albi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi,
alle ONLUS, ai centri di  assistenza  fiscale  ed  agli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale;».