Art. 9 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate
le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i  seguenti:
«4.  Le  economie  derivanti  dai  ribassi  d'asta   possono   essere
utilizzate  esclusivamente  per  finanziare  le   varianti   previste
dall'art. 2, comma 4-bis,  della  presente  ordinanza.  In  mancanza,
dette somme rientrano nella disponibilita' del Presidente di  Regione
- Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro  economico
dell'intervento. 5. Qualora al momento  dell'aggiudicazione  disposta
ai sensi dell'art. 32, comma 5, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti  ancora  iscritto
all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la
stazione  appaltante  provvede  ad   informare   tempestivamente   il
competente ufficio speciale per  la  ricostruzione,  trasmettendo  la
graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le  verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2
del medesimo  art.  30  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
iscrizione pervenute. L'ufficio speciale per la ricostruzione,  entro
tre giorni dal ricevimento della documentazione di cui al  precedente
periodo, provvede ad inviare la stessa al  Commissario  straordinario
del governo che ne cura la trasmissione alla Struttura di Missione di
cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i controlli  e
gli  adempimenti  di   competenza.   6.   Al   fine   di   assicurare
l'applicazione  anche  alle  procedure  di  cui  al  comma  3   delle
previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n.  189
del  2016,  e  nell'Accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
sottoscritto in data 28 dicembre 2016,  ai  sensi  del  comma  2  del
medesimo art. 32, il Commissario  straordinario  del  governo,  anche
avvalendosi degli uffici speciali per la  ricostruzione,  provvede  a
tutti  gli  adempimenti  di  competenza  della  Centrale   unica   di
committenza,  come  specificati  nel  sopra  menzionato  Accordo.  Le
stazioni appaltanti provvedono  a  trasmettere  tempestivamente  agli
uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro  al  Commissario
straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni  all'uopo
necessarie». 
  2. L'art. 4 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e' integralmente
sostituito dal seguente: «1. Con riguardo agli  edifici  pubblici  di
proprieta' statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2,
della presente  ordinanza,  entro  novanta  giorni  dall'approvazione
degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la  ricostruzione
procede all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4 e
4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del  2016,  dei  relativi
progetti  ed  alla   trasmissione   degli   stessi   al   Commissario
straordinario del Governo per la loro approvazione ai sensi del comma
5 del medesimo art. 14. 
  2. Ai fini del finanziamento degli interventi  di  riparazione  con
miglioramento sismico relativi  agli  edifici  di  cui  al  comma  1,
l'ufficio speciale per la ricostruzione  provvede  a  trasmettere  il
progetto al Commissario straordinario, il quale, entro quarantacinque
giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della  fattibilita'
dell'intervento,  con  particolare  riguardo   alla   tempistica   di
realizzazione dello stesso ed  al  relativo  cronoprogramma,  nonche'
della sua congruita' economica. 
  3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2,  il
Commissario straordinario provvede: 
    a)  all'approvazione  del  progetto,  alla   determinazione   del
contributo ed all'autorizzazione della spesa  a  valere  sulle  delle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b)  al  conseguente  trasferimento  sulla  contabilita'  speciale
intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse  pari
all'intero importo del contributo concesso; 
    c)  al  trasferimento  del  progetto  alla  centrale   unica   di
committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016  che
provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli
operatori economici che realizzano gli interventi. 
  4. Resta ferma  l'applicazione  agli  interventi  disciplinati  dal
presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32
del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.».