Art. 9 Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita' del Presidente di Regione - Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 5. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la stazione appaltante provvede ad informare tempestivamente il competente ufficio speciale per la ricostruzione, trasmettendo la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 30 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro tre giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, provvede ad inviare la stessa al Commissario straordinario del governo che ne cura la trasmissione alla Struttura di Missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i controlli e gli adempimenti di competenza. 6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie». 2. L'art. 4 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Con riguardo agli edifici pubblici di proprieta' statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, entro novanta giorni dall'approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la ricostruzione procede all'elaborazione, secondo le modalita' previste dai commi 4 e 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti ed alla trasmissione degli stessi al Commissario straordinario del Governo per la loro approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14. 2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilita' dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonche' della sua congruita' economica. 3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Commissario straordinario provvede: a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; b) al conseguente trasferimento sulla contabilita' speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso; c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. 4. Resta ferma l'applicazione agli interventi disciplinati dal presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.».