Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
s.m.i. e, in particolare: 
  a) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario
straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
  b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario,
per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo,  il  potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i  presidenti
delle regioni interessate nell'ambito della cabina  di  coordinamento
di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
  c) l'art. 14, comma 1, lettere a) e a-bis), il quale  prevede  che,
con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'
disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate
allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti
a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,  che  devono  prevedere  anche  opere  di  miglioramento
sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'
di  resistenza  delle  strutture,  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,
attraverso la  concessione  di  contributi  a  favore  degli  edifici
municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della  difesa  e
degli immobili  demaniali  o  di  proprieta'  di  enti  ecclesiastici
civilmente  riconosciuti,   formalmente   dichiarati   di   interesse
storico-artistico ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, e degli immobili  di  proprieta'  pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018,
per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; 
  d) l'art. 14, comma 2, lettera a), il quale prevede che, al fine di
dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al  comma
1, con provvedimenti adottati ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  si
provvede a predisporre e approvare un piano  delle  opere  pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
  e) l'art. 15, comma 1, lettera a), il quale  prevede  che,  per  la
riparazione,  il  ripristino   con   miglioramento   sismico   o   la
ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14,  comma  1,  i
soggetti  attuatori  degli  interventi   sono,   oltre   alle   altre
amministrazioni ivi  indicate,  le  regioni,  attraverso  gli  uffici
speciali  per  la  ricostruzione,  per  i  territori  di   rispettiva
competenza; 
  f) l'art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di
committenza e' individuata nell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e  che  i  rapporti
tra il Commissario straordinario e la centrale unica  di  committenza
individuata sono regolati da apposita convenzione; 
  g) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1  che,  ai  fini  dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita'  organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione   dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno,  una  apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all'uopo  a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati
a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
  g) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  che,  al  fine  di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in
materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile
di destinazione abitativa»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante
"Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229",
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  "Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016"  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  "Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017"»; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  Missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27  luglio  2017
nel  quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'   di
formulazione da parte dei presidenti delle regioni -  vicecommissari,
previa condivisione del loro contenuto con i  territori  interessati,
delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed
e' stata individuato il riparto  delle  risorse  disponibili  tra  le
regioni interessate; 
  Vista la nota prot. n. 0203849 del 1°  agosto  2017,  pervenuta  in
pari data a mezzo PEC, con cui il presidente della  Regione  Abruzzo,
in qualita' di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo
stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi
nel territorio della Regione Abruzzo; 
  Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in  data
2 agosto 2017 con numero di protocollo  CGRST  0017486,  con  cui  il
presidente della Regione Lazio, in qualita'  di  Vicecommissario,  ha
provveduto  ad  individuare  il  primo  stralcio   degli   interventi
afferenti le opere pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della
Regione Lazio; 
  Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data  2  agosto  2017
con numero di protocollo CGRST 0017501, con cui il  presidente  della
Regione Marche, in qualita'  di  Vicecommissario,  ha  provveduto  ad
individuare il primo stralcio degli  interventi  afferenti  le  opere
pubbliche  da  effettuarsi  nel  territorio  della  Regione   Marche,
integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187; 
  Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data  2  agosto  2017
con numero di protocollo CGRST 0017485, con cui il  presidente  della
Regione Umbria, in qualita'  di  Vicecommissario,  ha  provveduto  ad
individuare il primo stralcio degli  interventi  afferenti  le  opere
pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Umbria; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle   regioni   -
vicecommissari nelle riunioni della cabina  di  coordinamento  del  3
agosto 2017 e del 10 agosto 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i.,
in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il termine di trenta giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Primo programma degli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
  ripristino  delle  opere  pubbliche  nei  territori  delle  Regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli  eventi  sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1.  E'  approvato  il   primo   programma   degli   interventi   di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
cosi' come indicate nell'Allegato n. 1 alla  presente  ordinanza  che
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa. 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi  cui  al  comma  1,  nell'Allegato  n.  1  alla   presente
ordinanza, sono indicati, sulla base  delle  segnalazioni  effettuate
dai  presidenti  delle  regioni   -   vicecommissari,   i   territori
interessati  dagli  interventi  previsti,   con   la   specificazione
dell'ubicazione, della denominazione, della  natura  e  tipologia  di
intervento (riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione  o
riparazione con miglioramento sismico, finalizzati  al  conseguimento
del massimo livello di  sicurezza  compatibile  con  le  concomitanti
esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene
stesso) e  degli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli
afferenti l'attivita' di progettazione, delle altre spese tecniche  e
delle prestazioni specialistiche di  cui  all'art.  5  dell'ordinanza
commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  derivanti  dall'effettuazione  degli   interventi   in
ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici. 
  3. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari  degli
immobili non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri,
il recupero, l'impiego per altre finalita' di  interesse  pubblico  e
l'eventuale collocazione sul mercato. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi
indicati nell'Allegato n. 1  della  presente  ordinanza,  stimati  in
complessivi Euro 208.323.273,00 si provvede con le risorse del  Fondo
di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.