Art. 2 Attivita' di progettazione 1. In ragione della necessita' di procedere all'immediato avvio dell'attivita' di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le regioni, le province, le unioni di comuni, le unioni montane ed i comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari, della somma di Euro 10.500.000,00, cosi' ripartita: per il 10%, in favore della Regione Abruzzo; per il 14%, in favore della Regione Lazio; per il 62%, in favore della Regione Marche; per il 14%, in favore della Regione Umbria. 5. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico; b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 6. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa. 7. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.