Art. 3 Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresi' un parere sulla sua congruita' economica. 2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente di regione - vicecommissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. 3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18. 4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016. 5. Con cadenza trimestrale, i presidenti di regione - vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.