Art. 3 
 
       Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti 
 
  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza, i soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  provvedono  a
presentare al Commissario straordinario  del  Governo,  per  la  loro
approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189
del 2016, i progetti  esecutivi  relativi  agli  interventi  inseriti
nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto  sia
elaborato dalle regioni, dalle  province,  dalle  unioni  di  comuni,
dalle unioni montane o dai  comuni  proprietari  degli  immobili,  lo
stesso  viene   presentato   presso   l'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede,  entro
trenta giorni dalla sua presentazione, a  verificare  la  completezza
dello stesso, esprimendo altresi'  un  parere  sulla  sua  congruita'
economica. 
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della
congruita' economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto-legge  n.
189 del 2016,  approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il
decreto  di  concessione   del   contributo.   Entro   sette   giorni
dall'adozione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  si
provvede al trasferimento  in  favore  della  contabilita'  speciale,
intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di  una  somma
pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto  delle  somme  gia'
corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro  sette  giorni  dal
ricevimento  dalla  comunicazione  del  presidente   di   regione   -
vicecommissario  relativa  all'avvenuta  stipulazione  del  contratto
dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo  residuo  del
contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo
del presente comma. 
  3. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla  centrale  unica  di  committenza  di  cui   all'art.   18   del
decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure
di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli
interventi  secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti   dalla
convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18. 
  4. Restano ferme le previsioni  dell'Accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   Governo,
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  l'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia in data 28 dicembre 2016. 
  5.  Con  cadenza   trimestrale,   i   presidenti   di   regione   -
vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario  straordinario,
relativamente  ai  progetti  ammessi  a  contributo  ai   sensi   del
precedente comma 2, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di
aggiudicazione, nonche' a  fornire  l'aggiornamento  dello  stato  di
attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente
ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.