Il Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione  nei
territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione  dello  stato
di  emergenza  adottata  con  la  delibera  del  25  agosto  2016  in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il  giorno
26 ottobre 2016 hanno colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante «l'ulteriore estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
s.m.i. e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il
Commissario  straordinario  del  Governo  svolge   le   funzioni   di
coordinamento degli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14  del
medesimo decreto-legge; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge; 
    c) l'art. 14, comma 1, lettere a) e c), il quale prevede che, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato
il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo,  per
la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici
pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei
servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore, tra  l'altro,  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  e  degli  edifici
privati  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  strutture   sanitarie   e
socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e  chiese,  che  a  tale
fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a); 
    d) l'art. 14, comma 2, lettera b), il quale prevede che, al  fine
di dare attuazione alla programmazione degli  interventi  di  cui  al
comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si
provvede a predisporre e  approvare  un  piano  dei  beni  culturali,
articolato per le quattro  regioni  interessate,  che  quantifica  il
danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    e) l'art. 14, comma 9, il quale prevede che, per  quanto  attiene
la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o  delle
opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e  c)  si  promuove  un
protocollo di intesa tra il Commissario  straordinario,  il  Ministro
dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo   ed   il
rappresentante  delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie   dei   beni
ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e  termini
per il recupero dei beni  danneggiati.  Il  protocollo  definisce  le
modalita'  attraverso  cui  rendere   stabile   e   continuativa   la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine
di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di
ricostruzione; 
    f)  l'art.  15-bis  comma  6  lettera  b-bis)  il  quale  prevede
l'apertura di specifica contabilita' speciale da  parte  dell'ufficio
del Soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24
agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo; 
    g) l'art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale  unica
di committenza e' individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e  che  i  rapporti
tra il Commissario straordinario e la centrale unica  di  committenza
individuata sono regolati da apposita convenzione; 
    h) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai  fini  dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita'  organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione   dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno,  una  apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all'uopo  a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici  interessati
a partecipare, a qualunque titolo e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    i) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al  fine  di
assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco
speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»); 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la
perimetrazione dei centri  e  nuclei  di  particolare  interesse  che
risultano maggiormente colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  all'ordinanza  n.  12  del  9  gennaio  2017,   recante
«Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
all'ordinanza n. 10  del  19  dicembre  2016,  recante  «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal  giorno  24  agosto  2016»  ed
all'ordinanza n. 24 del 12 maggio  2017,  recante  «Assegnazione  dei
finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III  livello
ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui  all'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017»»; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
linee  guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno   2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A. -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto l'art. 1 comma 4 lettera b) del decreto 24 ottobre  2016  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  che
affida le funzioni di  stazione  appaltante  per  gli  interventi  di
ricostruzione post-sisma all'Ufficio del Soprintendente Speciale  per
le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto  il  Protocollo  di  intesa  del  21  dicembre  2016  tra  il
Commissario straordinario, il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte,
stipulato in attuazione dell'art. 14, comma 9, del  decreto-legge  n.
189 del 2016 e s.m.i. 
  Visti i verbali del Gruppo di lavoro di cui art. 3  del  Protocollo
di intesa tra il Commissario straordinario per la  ricostruzione,  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  e  la
Conferenza episcopale italiana, e, in particolare, il  verbale  n.  5
del 26 luglio 2017 nel quale sono indicati i seguenti criteri volti a
definire il nuovo elenco delle chiese da  inserire  nel  primo  piano
stralcio dei beni culturali: «1) rappresentativita': in tale criterio
sara' tenuta in conto l'importanza sociale e di culto che  l'immobile
ha nel contesto socio-economico e diocesano. Ad  esempio  sara'  data
priorita' a cattedrali, concattedrali, santuari, chiese matrici, sedi
istituzionali,  ...;  2)  rilevanza   culturale:   sia   in   termini
architettonici che di patrimonio  culturale  in  essi  contenuto;  3)
presenza di interventi di messa in sicurezza: verra'  data  priorita'
agli edifici su cui e' gia' stato effettuato un investimento pubblico
con opere di messa  in  sicurezza  provvisionali;  cio'  al  fine  di
ottimizzare in forma complessiva gli investimenti pubblici; 4) titolo
di proprieta': si terra' conto se l'immobile su cui si interviene sia
di proprieta' pubblica,  di  enti  ecclesiastici,  istituti  di  vita
consacrata;  5)  compartecipazione  alla  spesa:  si   terra'   conto
dell'eventuale  intervento   finanziario   di   altri   (proprietari,
donatori,  ...).   Tale   contributo   potra'   riguardare   sia   il
cofinanziamento dei lavori, sia un impegno formale  di  restauro  dei
beni  culturali  mobili  presenti  nell'edificio  o   le   opere   di
funzionalizzazione sino alla completa riapertura pubblica del bene»; 
  Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del piano dei  beni
culturali, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con  le
quantificazioni dei danni subiti e il  finanziamento  alle  opere  di
ricostruzione e riparazione e ripristino degli immobili  demaniali  o
di  proprieta'  di  enti   ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,
formalmente dichiarati di interesse storico-artistico  ai  sensi  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive  modificazioni,  e
degli  edifici  privati  ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  strutture
sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei,  biblioteche  e  chiese,
che a tale fine sono equiparati agli immobili  di  cui  all'art.  14,
comma 1, lettera a) del decreto-legge  n.  189  del  2016  e  s.m.i.,
individuati dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del Protocollo  di
intesa  tra  il  Commissario  straordinario  del   Governo   per   la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed  il
rappresentante delle Diocesi coinvolte; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle    Regioni -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  10
agosto 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Primo  piano  degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione   e
  ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni  Abruzzo,
  Lazio,  Marche  ed  Umbria   interessati   dagli   eventi   sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1. E' approvato il primo piano degli interventi  di  ricostruzione,
riparazione e ripristino  dei  beni  culturali  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,  cosi'  come
indicati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza  che  costituisce
parte integrante e sostanziale della stessa, redatto  in  conformita'
ai criteri individuati dal  Gruppo  di  lavoro  costituito  ai  sensi
dell'art. 3 del Protocollo di intesa del  21  dicembre  2016  tra  il
Commissario straordinario, il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte. 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi  cui  al  comma  1,  nell'allegato  n.  1  alla   presente
ordinanza, sono indicati, sulla base  delle  segnalazioni  effettuate
dalla Consulta dei Vescovi di cui all'art. 2 del protocollo  d'intesa
tra il  Commissario  straordinario  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita'  culturali  e  del  turismo  e  la  Conferenza   episcopale
italiana, i territori interessati dagli interventi previsti,  con  la
specificazione dell'ubicazione, della denominazione,  e  degli  oneri
complessivi, comprensivi anche di  quelli  afferenti  l'attivita'  di
progettazione,  delle  altre  spese  tecniche  e  delle   prestazioni
specialistiche di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale  n.  33
dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti
dall'effettuazione  degli  interventi  in  ciascuna   delle   regioni
interessate dagli eventi sismici. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  degli  interventi
indicati nell'allegato n. 1 della presente ordinanza si provvede  con
le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n.  189  del
2016. 
  4. Gli oneri di cui al comma 3 sono  stimati  in  complessivi  euro
170.600.000,00, di cui euro 137.600.000,00 ripartiti tra  le  regioni
secondo  le  percentuali  indicate  nell'allegato  1  della  presente
ordinanza, ed ulteriori euro 33.000.000,00 per il finanziamento delle
seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della  Chiesa
di Santa Maria  Assunta),  sito  in  Amatrice  (Rieti);  2)  Castello
Pallotta, sito in Caldarola (Macerata); 3) Cattedrale di Santa  Maria
Assunta, sita in Teramo (Teramo); 4) Chiesa di San Benedetto, sita in
Norcia (Perugia). L'intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto,
sita in Norcia (Perugia), di importo stimato complessivamente in euro
10.000.000,00  e'  finanziato  con  euro   6.000.000,00   provenienti
dall'Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti  sulle  risorse
di cui all'art. 3 del presente articolo.