Art. 2 Attivita' di progettazione 1. In ragione della necessita' di procedere all'immediato avvio dell'attivita' di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico dei beni culturali di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di soggetto attuatore, provvede all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 puo' provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza; b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attivita' di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore della contabilita' speciale intestata all'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della somma di euro 10.500.000,00. 5. L'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 3. 6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.