Art. 3 
 
       Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti 
 
  1. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 1, provvede
a presentare al Commissario straordinario del governo,  per  la  loro
approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189
del 2016, i progetti  esecutivi  relativi  agli  interventi  inseriti
nell'allegato n. 1 della presente ordinanza. 
  2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica  della
congruita' economica del progetto esecutivo ed  acquisito  il  parere
della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del  decreto-legge  n.
189 del 2016,  approva  definitivamente  il  progetto  ed  adotta  il
decreto di concessione del contributo. 
  3. Entro sette giorni dall'adozione del  provvedimento  di  cui  al
precedente comma,  si  provvede  al  trasferimento  in  favore  della
contabilita'  speciale,  intestata  all'ufficio  del   soprintendente
speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
somme corrispondenti pari al  50%  del  contributo  riconosciuto,  al
netto delle somme gia' corrisposte ai sensi del  precedente  art.  2.
Entro sette giorni dal ricevimento dalla  comunicazione  dell'ufficio
del soprintendente speciale per le aree  colpite  dal  sisma  del  24
agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo   relativa   all'avvenuta    stipulazione    del    contratto
dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo  residuo  del
contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo  periodo
del presente comma. 
  4. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla  centrale  unica  di  committenza  di  cui   all'art.   18   del
decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure
di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli
interventi  secondo  le  modalita'  e  nei  termini  previsti   dalla
convenzione prevista dall'art. 18 del decreto-legge 189  del  2016  e
s.m.i. 
  5. Restano ferme le previsioni  dell'Accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
sottoscritto  tra   il   Commissario   straordinario   del   governo,
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  l'Agenzia  nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia in data 28 dicembre 2016 
  6. Con cadenza trimestrale, all'ufficio del soprintendente speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a  comunicare
al Commissario straordinario, relativamente  ai  progetti  ammessi  a
contributo  ai  sensi  del  precedente  comma  2,  gli  appalti  gia'
aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione,  nonche'  a  fornire
l'aggiornamento  dello  stato   di   attuazione   degli   interventi,
inserititi nell'allegato 1 alla presente ordinanza, per  i  territori
di rispettiva competenza.