Art. 11 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi indicati in premessa, che hanno colpito i soggetti residenti o
aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati, detti eventi
costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli  effetti  di
cui all'art. 1218 del codice civile. I  soggetti  titolari  di  mutui
relativi agli edifici distrutti o resi inagibili  anche  parzialmente
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed  economica
svolte   nei    medesimi    edifici,    previa    presentazione    di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  di  chiedere   agli
istituti   di   credito   e   bancari,   fino   alla   ricostruzione,
all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto  immobile  e  comunque
non oltre la  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  una
sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione
dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 15 marzo 2018, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario,  le
rate in scadenza entro la predetta data.