IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato art. 16; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 19 gennaio 2016, con il quale e' stata accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, ai sensi del citato art. 16, comma 10, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione; Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso la Corte suprema di cassazione anche per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati; Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli degli ordini degli avvocati; Decreta: Art. 1 E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.