IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al
fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle  entrate  e
delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli  incassi  e  i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere  esclusivamente  attraverso
ordinativi  informatici  emessi  secondo   lo   standard   Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il
tramite dell'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla
Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i
tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di
pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i  tempi
per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo; 
  Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede  che  i
dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti  dalla  Banca
d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 19,  commi  2  e  3,  che  prevede  che  la
comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,  in   particolare,   l'art.   50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.
64, introdotto con il comma  1  dell'art.  27  del  decreto-legge  n.
66/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.
89,   il   quale   prevede   che   le   amministrazioni    pubbliche,
contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e
obbligazioni relative a prestazioni professionali; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
gennaio  2014,  concernente  l'aggiornamento  codifica  SIOPE   delle
strutture sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14
giugno 2017, concernente la sperimentazione e  l'avvio  a  regime  di
SIOPE+ per gli enti territoriali; 
  Visto il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
del 14 giugno 2017 il quale, all'art. 1,  comma  9,  prevede  che  in
considerazione dei risultati dei primi mesi di  sperimentazione,  con
decreto   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   la
sperimentazione puo' essere estesa ad ulteriori enti  proposti  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e  delle  province  autonome,
dell'UPI e dell'ANCI; 
  Visti i risultati dei primi mesi della sperimentazione disciplinata
dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
del 14 giugno 2017; 
  Tenuto conto delle proposte della Conferenza dei  presidenti  delle
regioni e delle province autonome, dell'UPI e  dell'ANCI  concernenti
l'individuazione degli enti per i quali estendere la  sperimentazione
disciplinata dall'art. 1 del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 14 giugno 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2017, di
cui e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto  tesoriere  a
partecipare alla sperimentazione; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 263 del 2017 ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione  del
21 settembre 2017, ha espresso  parere  favorevole  con  le  seguenti
condizioni: 
  a) di consentire l'avvio a regime di SIOPE + delle province e delle
citta' metropolitane dal 1° aprile 2018; 
  b) di estendere la sperimentazione alle Province di Cremona, Lecco,
Sassari e Salerno; 
  c) di emendare le «Regole tecniche per il colloquio  telematico  di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  per  garantire  ai
comuni, specie ai meno attrezzati, i tempi necessari  per  collegarsi
direttamente a SIOPE+ attraverso il Sistema Pubblico di Connettivita'
(SPC) e assicurare la continuita' fra la fase sperimentale e  l'avvio
a regime. 
  Nel rendere il parere favorevole, la  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome raccomanda di incentivare la diffusione e  lo
sviluppo del sistema Pago PA  strettamente  correlato  al  SIOPE+,  e
l'ANCI raccomanda un'analisi dei  costi  benefici  di  SIOPE+  per  i
comuni di dimensione piccola e piccolissima, prima  della  definitiva
decisione  di  avvio  a  regime  di  SIOPE+.  Per   tali   enti,   la
sperimentazione dovra' fornire dettagliate indicazioni. 
  Considerato che: 
  a) la richiesta di consentire l'avvio a regime  di  SIOPE  +  delle
province e delle citta' metropolitane dal 1°  aprile  2018  non  puo'
essere  accolta,  in  quanto  favorirebbe  il   convincimento   della
possibilita' di ulteriori  successivi  rinvii  di  tale  adempimento,
necessario per dare  completa  attuazione  agli  impegni  dell'Italia
riguardanti la procedura  d'infrazione  2014/2143  (Attuazione  della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali). E' inoltre  da  considerare  che  nel
corso della riunione dell'8 giugno u.s, la  Conferenza  unificata  ha
espresso il parere favorevole  all'avvio  di  SIOPE+  per  le  citta'
metropolitane e le province a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
  b) la richiesta di estendere la sperimentazione  alle  Province  di
Cremona, Lecco, Sassari e Salerno e' stata accolta; 
  c) la richiesta di emendare le «Regole tecniche  per  il  colloquio
telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con  SIOPE+»  non
riguarda direttamente il presente decreto,  ed  e'  stata  sottoposta
alla valutazione del Comitato di coordinamento di SIOPE, composto  da
rappresentanti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  della
Banca d'Italia e dell'Agenzia per l'Italia digitale; 
  d) la raccomandazione della Conferenza delle regioni di incentivare
la diffusione e lo  sviluppo  del  sistema  Pago  PA  costituisce  un
obiettivo importante del progetto SIOPE+, anche se  non  direttamente
correlato al presente decreto; 
  e) per favorire la sostenibilita' di SIOPE+ per gli enti di  minori
dimensioni,  e  non  gravarli  di  ulteriori  costi,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato ha reso disponibile il servizio  «OPI  gratuito»
la  cui  sperimentazione  fornira'  le  indicazioni  richieste  dalla
raccomandazione ANCI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Estensione della sperimentazione 
 
  1. I seguenti enti partecipano  alla  sperimentazione  disciplinata
dall'art. 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
del 14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017: 
  a) la Regione Piemonte,  compresa  la  gestione  sanitaria  di  cui
all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  e,  se
istituito, l'organismo strumentale per gli interventi europei di  cui
all'art. 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  b) le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco; 
  c) la citta' metropolitana di Firenze; 
  d) i  Comuni  di  Barbariga,  Belluno,  Casaletto  Spartano,  Casal
Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara,  Greve  in  Chianti,  Lecce,
Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx,  Siena,
Sondrio e Trana. I comuni  di  Mugnano  di  Napoli,  Casal  Velino  e
Barbariga sperimentano il  servizio  gratuito  reso  disponibile  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato concernente la trasmissione  dell'OPI
all'infrastruttura di SIOPE+  gestita  dalla  Banca  d'Italia,  e  la
gestione della messaggistica  secondo  le  «Regole  tecniche  per  il
colloquio telematico di Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con
SIOPE+» pubblicate nel sito internet del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Gli enti di cui al comma  1  applicano  la  disciplina  prevista
dall'art. 1, del decreto Ministero dell'economia e delle finanze  del
14 giugno 2017 a decorrere dal 1° ottobre 2017.