Art. 2 Avvio a regime di SIOPE+ per la sanita' 1. Dal 1° ottobre 2018 le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 2. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018. 3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo comma 1. 4. A decorrere dal 1° ottobre 2018, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati fino al 30 settembre e l'annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalita' previste dal comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere. 5. Restano confermate le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie. 6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto. 7. Gli enti e le societa' che eseguono incassi o pagamenti per conto degli enti di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3. 8. Gli enti e le societa' di cui al comma 7 regolarizzano le risorse versate dalla regione con il codice SIOPE previsto per i trasferimenti da regione. 9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto da terzi nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 7 e 8, le aziende sanitarie e ospedaliere non emettono i titoli di entrata e di spesa di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE delle strutture sanitarie. 10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'azienda imputa l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E6500 «Altre operazioni finanziarie», riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice S7500 «Altre partite finanziarie», infine riemette l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.