Art. 2 
 
 
               Avvio a regime di SIOPE+ per la sanita' 
 
  1. Dal 1° ottobre 2018 le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere - comprese le aziende  ospedaliere-universitarie  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517  e  i
policlinici universitari a gestione diretta, ordinano gli incassi e i
pagamenti al proprio cassiere  esclusivamente  attraverso  ordinativi
informatici  emessi  secondo  le  «Regole  tecniche  e  standard  per
l'emissione dei documenti  informatici  relativi  alla  gestione  dei
servizi di tesoreria e di cassa  degli  enti  del  comparto  pubblico
attraverso il  Sistema  SIOPE+»  emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per il tramite  dell'infrastruttura  della  banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, seguendo le  «Regole  tecniche  per  il  colloquio
telematico di  Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con  SIOPE+»
pubblicate il 10  febbraio  2017  nel  sito  internet  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,   e   le
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di
collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste
dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° luglio 2018. 
  3. Dal 1° ottobre 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1  non
possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi  con  modalita'
differenti da quelle previste dal medesimo comma 1. 
  4. A decorrere dal  1°  ottobre  2018,  la  regolarizzazione  degli
incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  fino  al   30   settembre   e
l'annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima  data,
sono  effettuati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  1,  salvo
differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere. 
  5. Restano confermate le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  13   gennaio   2014,
concernente l'aggiornamento  della  codifica  SIOPE  delle  strutture
sanitarie. 
  6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35  del
2013 che prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo
decreto. 
  7. Gli enti e le societa' che  eseguono  incassi  o  pagamenti  per
conto degli enti di cui al comma 1,  sono  soggetti  alla  disciplina
prevista dai commi da 1 a 3. 
  8. Gli enti e le societa'  di  cui  al  comma  7  regolarizzano  le
risorse versate dalla regione con il  codice  SIOPE  previsto  per  i
trasferimenti da regione. 
  9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto  da  terzi
nel rispetto delle modalita' di cui  ai  commi  7  e  8,  le  aziende
sanitarie e ospedaliere non emettono i titoli di entrata e  di  spesa
di regolazione contabile previsti dall'art. 1, comma 2,  del  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  13  gennaio  2014,
concernente l'aggiornamento  della  codifica  SIOPE  delle  strutture
sanitarie. 
  10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della
comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un
sospeso di entrata (carta contabile), l'azienda imputa  l'entrata  ad
una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso  di  entrata
con un ordinativo cui e' attribuito  il  codice  SIOPE  E6500  «Altre
operazioni finanziarie», riclassifica l'ordinativo di  pagamento  non
andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria  e
sostituendo il codice SIOPE attribuito con  il  codice  S7500  «Altre
partite  finanziarie»,  infine  riemette  l'ordinativo  relativo   al
pagamento non andato a buon fine.