Art. 3 Avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali 1. All'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono soppresse le parole «e i comuni»; 2) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti «Nel 2018, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art. 1, i comuni applicano la disciplina prevista dal presente comma secondo le seguenti tempistiche, con l'esclusione dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: a) comuni oltre 60.000 abitanti dal 1° aprile 2018; b) comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1° luglio 2018; c) comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 2018. I comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, applicano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano facendo riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2016 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. 3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis «Nelle more dell'avvio a regime di SIOPE+, prosegue la sperimentazione iniziata nel 2017»; 4) al comma 2, la parola «ottobre» e' sostituita con «novembre».