Art. 3 
 
 
         Avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali 
 
  1. All'art. 2 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 1 sono soppresse le parole «e i comuni»; 
  2) alla fine del comma 1  sono  inserite  le  seguenti  «Nel  2018,
tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'art.  1,
i comuni applicano la disciplina prevista dal presente comma  secondo
le seguenti tempistiche, con l'esclusione dei  comuni  colpiti  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016,  di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
  a) comuni oltre 60.000 abitanti dal 1° aprile 2018; 
  b) comuni da 10.001 a 60.000 abitanti dal 1° luglio 2018; 
  c) comuni fino a 10.000 abitanti dal 1° ottobre 2018. 
  I comuni individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016,  n.  229,  applicano  la  disciplina  prevista  dal
presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  Le disposizioni del presente comma si applicano facendo riferimento
alla  popolazione  residente  al  1°  gennaio  2016  secondo  i  dati
dell'Istituto nazionale di statistica. 
  3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis «Nelle  more
dell'avvio a regime di SIOPE+, prosegue la  sperimentazione  iniziata
nel 2017»; 
  4) al comma 2, la parola «ottobre» e' sostituita con «novembre».